Fermo amministrativo iscritto da società di riscossione oggi non più attiva





Dunque, nel 2003 (precisamente il 21 luglio), a bordo del suo veicolo, lei ha superato uno dei limiti di velocità imposti dal codice della strada.





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Mi ritrovo in una situazione incresciosa da mesi a causa di un fermo amministrativo di cui sono venuta a conoscenza in quanto ho acquistato una macchina nuova e, alla rottamazione della vecchia, è risultato nella visura catastale.

Questo fermo è stato imposto nel 2007 per conto di una società Amministativa SAI.GE.SE. S.P.A. di Cosenza, la quale società è ad oggi inesistente.

Mi ritrovo soltanto un atto ingiuntivo da parte di questa società a data 2006 con questa motivazione: Recupero morosità ver. n. 309/03/a del 21/07/2003 (con la targa del veicolo) violaz. art.142 c.8 c.d.s. spese.

Premesso che di tale verbale non ne ho conoscenza e che di tutte le multe che – debitamente pagate – ho i bollettini, non ho modo di pagare la somma in quanto il soggetto è inesistente.

Un mio collega avvocato mi ha consigliato di chiedere l’annullamento/ sgravio alla Prefettura.

Vi chiedo: potreste darmi direzione su come muovermi?

Dunque, nel 2003 (precisamente il 21 luglio), a bordo del suo veicolo, lei ha superato uno dei limiti di velocità imposti dal codice della strada.

Per questa infrazione lei è stata destinataria di un verbale di contravvenzione (numero 309/03/a).

Nel 2006 le è stata notificata una ingiunzione fiscale per il mancato pagamento della sanzione amministrativa.

Infine, nel 2007, in seguito al mancato pagamento della sanzione amministrativa e dell’ingiunzione successivamente notificatale, la concessionaria della riscossione, del comune in cui è stata elevata contravvenzione, ha iscritto fermo amministrativo sul veicolo.

Per risolvere la questione non le resta che recarsi presso gli uffici comunali preposti alla riscossione delle sanzioni amministrative per pagare il debito iscritto a ruolo (o conoscere qual è attualmente la concessionaria della riscossione comunale).

Con la liberatoria del Comune (o dell’attuale concessionario della riscossione) potrà poi ottenere la cancellazione del fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In questa fase inutile chiedere sospensioni o sgravi, perché il verbale di multa e la successiva ingiunzione di pagamento potrebbero esserle stati notificati correttamente, anche per compiuta giacenza, in occasione di una temporanea assenza del destinatario dalla propria residenza.

Durante la sua visita negli uffici comunali potrebbe, volendo, chiedere anche copia delle relate di notifica del verbale e della successiva ingiunzione in modo da verificare la correttezza delle operazioni di notifica effettuate rispettivamente nel 2003 e nel 2006.

Solo qualora emergessero vizi di notifica potrebbe essere legittimata a chiedere lo sgravio della sanzione amministrativa in autotutela e poi la cancellazione del fermo.

Prima di aver verificato una tale evenienza, l’unico modo per uscirne è quello di adempiere.

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18 Giugno 2016 · Ludmilla Karadzic

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