Fermi amministrativi iscritti da Agenzia delle Entrate Riscossione e da Area Riscossioni spa





Tutti i provvedimenti di fermo amministrativo sono ancora validi non essendo passati 10 anni dalla loro iscrizione al PRA.





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Ho un fermo ammnistrativo su auto privata: ho appena fatto una visura al PRA e risultano 3 procedimenti per fermo amministrativo:
– settembre 2013 (area riscossioni spa)
– novembre 2014 (equitalia)
– novembre 2018 (area riscossioni spa).
Ho verificato sul sito di Equitalia e mi risultano 3 procedimenti per fermo amministrativo:
– multa del 2006 con ultima notifica nel 2012
– tassa rifiuti del 2009 con ultima notifica del 2012
– multa del 2012 con ultima notifica del 2012
Come dovrei comportarmi? Non capisco se sono già in prescrizione in quanto credo sia esigibile solo quella del 2018.
Grazie

Tutti i provvedimenti di fermo amministrativo sono ancora validi non essendo passati 10 anni dalla loro iscrizione al PRA. L’iscrizione di fermo amministrativo effettuata da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER – ex Equitalia) non essendo stata contestata nei termini ha interrotto la prescrizione per le cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative (multe) del 2006 e del 2012 nonchè dalla tassa rifiuti del 2009.

Per risolvere deve pagare (o rateizzare) i debiti esattoriali con ADER e Area Riscossioni spa.

STOPPISH

26 Marzo 2021 · Paolo Rastelli

1) Fermi amministrativi iscritti al PRA del 2013-2014-2018
Come faccio a sapere per cosa sono stato iscritto in quanto nella visura non risulta?
Credo che siano multe e tassa rifiuti; se così fosse, queste multe/tasse hanno prescrizione di 5 anni? E’ legittimo il fermo amministrativo essendo le multe/tasse prescritte (almeno quelle del 2013-2014)?

2) Fermi amministrativi di Equitalia per multe del 2006-2009-2012 (con ultima notifica nel 2012 per tutte e tre)
La prescrizione delle cartelle è di 10 anni (2022) o 5 anni (2017) secondo quanto indica la sentenza: Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30362

La eccepita prescrizione (o la decadenza) di qualsiasi atto (in particolare verbale di sanzione amministrativa, cartella esattoriale per omesso pagamento delle sanzioni amministrative, fermo amministrativo per omesso pagamento delle cartelle esattoriali), sia essa biennale, quinquennale o decennale (dipende dalla natura dell’atto ) va, in ogni caso, contestata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso (notifica intervenuta anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale in occasione di temporanee assenze del destinatario).

In pratica un atto prescritto, notificato e non opposto conserva la sua legittimità. Quindi è inutile tergiversare, adesso, sulla eventuale prescrizione degli atti che hanno portato alle iscrizione dei provvedimenti di fermo amministrativo a suo carico.

Comunque, i singoli carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) fra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, risultanti al 23 marzo 2021 minori di cinquemila euro (compresi sanzioni ed interessi) saranno automaticamente cancellati se il debitore nel 2019 ha percepito un reddito imponibile IRPEF non superiore a 30 mila euro.

STOPPISH

27 Marzo 2021 · Giuseppe Pennuto

Ripeto:
Ho 3 ruoli iscritti al PRA, che mi hanno determinato un fermo amministrativo:
1) gravame del 2013 – Area riscossioni SPA – data atto 2012
2) gravame del 2014 – Equitalia – data atto 2014
3) gravame del 2018 – Area riscossioni SPA – data atto 2018
Non sono indicate le motivazioni (multe, TARI, …).

ipotizzando multe o TARI (sono un dipendente privato), le cartelle del 2013/2014 non sarebbero già prescritte in quanto trascorsi 5 anni? Questo non farebbe decadere anche il fermo ammnistrativo in quanto non esigibile la cartella prescritta? Come dovrei procedere?

Forse non ci siamo spiegati bene: ma, ci riproviamo nella speranza di ottenere maggior successo.

Certamente se la cartella esattoriale – sulla base della quale viene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore – è caduta in prescrizione, risulta nulla sia la cartella esattoriale che il fermo amministrativo originato dal mancato pagamento della cartella esattoriale.

Il problema è questo: per stabilire che la cartella esattoriale sia prescritta e, quindi, non esigibile, è necessario adire un giudice ed uniformarsi alla sua delibarazione. il ricorso al giudice può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, trascorsi i quali la cartella esattoriale, prescritta o non prescritta, non può più essere annullata per intervenuta prescrizione e risulta comunque esigibile.

Infine, lei non può asserire che le cartelle del 2014 risultano prescritte nel 2021: infatti bisognerebbe sapere quando le è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo che interrompe la prescrizione o qualsiasi atto precedente (ingiunzione di pagamento, ad esempio) interruttivo anch’esso dei termini di prescrizione.

Ricordiamo, inoltre, che un atto notificato via posta con raccomandata AR può risultare correttamente notificato anche in occasione di una temporanea assenza del destinatario (e/o mancato ritiro), trascorsi i 10 giorni di giacenza nell’ufficio postale. Insomma, capita spesso che la notifica avvenga correttamente, all’insaputa del destinatario che non intercetta l’avviso di giacenza perchè andato smarrito fra le tante pubblicità lasciate nella sua cassetta postale.

STOPPISH

1 Aprile 2021 · Paolo Rastelli

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