Pignoramento del conto corrente su cui viene accreditato uno stipendio già pignorato dal datore di lavoro





Non si può pignorare lo stipendio due volte: la prima presso il datore di lavoro, la seconda presso la banca ove lo stipendio viene accreditato





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Esempio pratico: stipendio al netto di contributi € 2500, cessione quinto € 500, prestito delega € 500, futuro pignoramento presso terzi alla fonte (datore di lavoro) per debito di natura ordinaria € 500 (un quinto).

Domanda: utilizzando un c.c. bancario unicamente per appoggio versamento stipendio, quale potrebbe essere l’eventuale ulteriore pignoramento (dopo il versamento dello stipendio gia’ decurtato del quinto pignorato alla fonte) per ulteriori debiti ordinari? Un quinto della somma versata? In questo caso il quinto ulteriore si calcola sul netto versato (quindi, nell’esempio € 1000 versati) quindi ulteriore pignoramento di € 200, o sul netto totale dello stipendio di € 2500, quindi € 500?

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

L’importo dell’assegno sociale e’ al momento pari a 448,52 euro.

Dunque, ipotizziamo che nelle condizioni esposte un primo creditore abbia ottenuto il pignoramento dello stipendio ed un secondo creditore proceda a pignorare il conto corrente dove mensilmente arriva un accredito di mille euro e dove risulta una disponibilità di X euro.

Se la notifica del pignoramento alla banca è successiva all’accredito dello stipendio (o di quello che di esso rimane), al debitore, per quel che attiene l’ultimo stipendio accreditato, deve essere lasciato un importo equivalente al triplo dell’assegno sociale, pari a 1345,56 euro. Nel caso specifico, pertanto, potranno essere pignorati X – mille euro.

Se, invece, l’accredito in conto corrente dello stipendio coincide con la notifica del pignoramento alla banca, il debitore sottoposto ad azione esecutiva avrebbe diritto a mantenere la disponibilità dell’intera ultima retribuzione con la decurtazione della sola quota eventualmente prevista nel caso in cui fosse intervenuta una procedura di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.

In tale evenienza, ad esempio, se lo stipendio è stato pignorato presso il datore di lavoro per crediti di natura ordinaria e creditore ordinario è anche quello che procede al pignoramento del conto corrente, il debitore sottoposto ad azione esecutiva avrebbe diritto all’ultima intera retribuzione accreditata, anche se fossero stati accreditati 5 mila euro: infatti, nel caso in cui il creditore procedente al pignoramento del conto corrente avesse avviato una procedura di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, non avrebbe avuto diritto ad alcunché.

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27 Maggio 2016 · Giorgio Martini

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