Esecuzione esattoriale ed eccezione di decadenza biennale della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa – Vale anche per l’ingiunzione fiscale?





Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa





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Il comune notifica in data 11/12/2006 verbale per violazione codice della strada avvenuto il 23/09/2006: in data 28/6/2011 la società di riscossione, di cui si avvale il comune, notifica l’ingiunzione del pagamento e successivamente, in data 23/05/2016, invia raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’atto interruttivo dei termini e segnalando il mancato pagamento.

In data 13/4/2017 veniva infine notificato il preavviso di fermo amministrativo. Chiedo se la pretesa dell’ente riscossore è legittima, alla luce della legge finanziaria 2008, che afferma che a decorrere dal 1/1/2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.L. 285/1992, per i quali, alla data dell’acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Come si può evincere dalla lettura degli articoli riportati nella sezione “Approfondimenti e integrazioni” collocata in fondo alla presente discussione, effettivamente dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.

Senza addentrarci troppo nella storia delle modifiche apportate nel tempo alla normativa (a partire dalla finanziaria 2008), possiamo sinteticamente affermare che la legge 203/2005 all’articolo 3 comma 35 bis dispone attualmente che A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Tuttavia, per quel che concerne la questione posta in questa sede, bisogna considerare che la norma fa riferimento alle sanzioni amministrative di spettanza comunale (ovvero multe elevate dalla polizia municipale per violazioni al Codice della strada), non pagate dal trasgressore o dal coobbligato, che vengono riscosse coattivamente con la procedura di iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, e non attraverso il procedimento di ingiunzione fiscale.

L’ingiunzione fiscale, invece, è una procedura di esazione regolata dal regio decreto 639/1910 alternativa a quella di iscrizione a ruolo, utilizzabile dagli enti locali per esercitare, in autonomia, la riscossione coattiva delle proprie entrate (derivanti sia da tributi locali che da sanzioni amministrative).

Concludendo, prima di qualsiasi valutazione di legittimità, bisognerebbe comprendere se è stato notificato un avviso di intimazione al pagamento preceduto dalla notifica di una cartella esattoriale oppure se l’atto notificato consiste in una ingiunzione fiscale.

In quest’ultima evenienza, purtroppo, non è eccepibile la decadenza biennale.

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20 Luglio 2017 · Paolo Rastelli

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