Revoca a vita della patente – E’ davvero possibile?


Patente di guida, ritiro e sospensione patente





Ho sentito dire che una sentenza ha condannato un pirata della strada alla revoca della patente a vita: sarebbe il primo caso in Italia.

E’ vero?

Per quale tipo di infrazione o reato si rischia una sanzione del genere?

Il 9 ottobre 2019 il giudice per l’udienza preliminare di Milano ha emanato sentenza destinata a far discutere, nonché giurisprudenza: si tratta della pronuncia con cui un maresciallo dei carabinieri è stato condannato, oltre che a un anno e sei mesi di reclusione, anche alla revoca permanente della patente di guida.

In pratica, il condannato non potrà mai più mettersi alla guida di un veicolo.

Si tratta del primo caso in Italia di revoca a vita della patente per un omicidio stradale commesso da persona la cui patente non era già sospesa e che non si trovava in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

L’ergastolo della patente è seguito alla condanna per omicidio stradale, reato molto grave che commette chiunque provochi, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione della strada.

La revoca a vita della patente (definita anche ergastolo della patente) è una pena accessoria che il giudice può comminare nei casi in cui una persona venga condannata per omicidio stradale colposo.

La normale revoca della patente è una sanzione accessoria che, di regola, segue quando:

  • il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
  • il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

La revoca della patente, tuttavia, può essere disposta anche dal giudice penale a seguito di condanna per un reato stradale.

Ed è ciò che è accaduto nel caso affrontato dal gup di Milano, il quale si è trovato a dover giudicare la condotta di un maresciallo dei carabinieri che, alla guida di un’autovettura di servizio, effettuando una svolta a sinistra nonostante nel tratto vi fosse l’obbligo di proseguire diritto, causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì un giovane milanese di 32 anni che era in sella alla sua moto.

Tuttavia, sulla questione è intervenuta una autorevole testata che sembra ridimensionare la portata della vicenda e che doverosamente riportiamo.

Secondo Quattroruote l’autore della pericolosa manovra fu accusato inizialmente di omicidio colposo ma successivamente, davanti al gup, il pubblico ministero riformulò l’imputazione in omicidio stradale ai sensi della legge entrata in vigore nella primavera del 2016. Legge che prevede, in caso di morte provocata da alcuni pericolosi comportamenti alla guida, la reclusione da 5 a 10 anni e la revoca della patente per 10 anni, pene che nei casi più gravi, per esempio di omicidio provocato in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe con l’aggravante della fuga, possono arrivare a 12 anni di carcere e 30 anni di revoca. Il processo al maresciallo Clerici, invece, si è chiuso, con il patteggiamento (che prevede una riduzione di pena), con la condanna a un anno e sei mesi di carcere, sospesa perché inferiore a tre anni, e la conseguente misura accessoria della revoca della patente. Che molti organi di stampa hanno enfaticamente definito “ergastolo della patente”.

Non è così, evidentemente. Il fatto che il giudice, nella sua sentenza, non abbia quantificato la durata della revoca non implica affatto che tale provvedimento sia a vita, come hanno fatto molti commentatori parlando di “ergastolo della patente”. La legge 41/2016 sull’omicidio stradale, infatti, prevede 10 anni di revoca per la fattispecie di reato per il quale è stato condannato il militare (che, va precisato, non era in stato di ebbrezza e non si è dato alla fuga). O meglio, il codice della strada, modificato dalla legge 41, afferma (articolo 222) che “l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca”. Insomma, ammesso che la sentenza non sia riformata in seguito a un ricorso in Cassazione, il maresciallo Clerici potrà, se lo vorrà, prendere nuovamente la patente nel 2029. Ammesso, naturalmente, che superi gli esami.

La testata del periodico conclude poi ricordando che durante la discussione della legge sull’omicidio stradale l’ipotesi di revoca a vita della patente, nei casi più gravi di omicidio stradale, fu sì presa in considerazione dal legislatore, ma accantonata in commissione trasporti alla Camera per motivi di incostituzionalità: “un simile meccanismo sanzionatorio”, spiegò il relatore del progetto di legge, Giuseppe Luigi Cucca, “per la definitività dei suoi effetti non appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale”.

10 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto


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