I debiti del defunto vanno pagati dagli eredi a meno che non siano prescritti [leggi tutto]
Nei giorni scorsi è stata recapitata una raccomandata a/r intestata a mio padre, titolare di una prestazione categoria INVCIV, riferita alla rideterminazione di tale emolumento dovuta al fatto che per mezzo dei dati ricevuti dal Ministero della Salute per l'anno 2018 egli aveva avuto periodo di ricovero superiori a 29 giorni a totale carico di strutture pubbliche. Il periodo del ricalcolo va da marzo 2018 a novembre 2018 per un importo di circa euro 2600. Atteso che, mi pare, dal 2017 nessuna dichiarazione era più necessaria dal titolare del trattamento all'INPS per tale eventualità poiché, appunto, i dati vengono forniti direttamente dal MINSAL e che pertanto quanto richiesto è probabilmente corretto, è purtroppo accaduto che nel frattempo mio padre è deceduto, peraltro l'avviso è stato notificato in data 26/10 u.s. mentre egli è morto il giorno 16/10 u.s.. La domanda è: trattandosi di un debito che per quanto sopra esposto ...
Il mio defunto cognato non aveva figli e nemmeno la moglie: mia moglie, che è l'unica sorella che aveva, ha rinunciato alla sua eredità causa i debiti che vi gravavano e che vi gravano. Quali discendenti saranno chiamati a tale eredità vista la rinuncia dell'unica sorella? Tali discendenti quanto tempo hanno per accettare o rinunciare a tale eredità? L'Agenzia Entrate, che è l'unico creditore, deve comunque aspettare che tali discendenti rinuncino all'eredità di mio cognato per chiedere al giudice di mettere in vendita l'immobile per poter recuperare il suo credito o parte di esso? In tale vendita mia moglie potrebbe partecipare e in tal caso ha diritto di prelazione? Oppure il giudice può, vista la richiesta di AE mettere in vendita la proprietà di mio cognato in tempi anticipati? Ho letto che eventualmente trascorsi 10 anni, se comunque nessuno accetta o se AE ne chiede la vendita, l'eredità essa passa ...
Quando il chiamato rinuncia all'eredità o perde il diritto di accettare [leggi tutto]
Come ben sanno i creditori, la legge mette a disposizione uno strumento molto efficace a loro tutela nel caso in cui vi sia accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Lo scopo della tutela è quello di abbreviare il termine decennale per l'accettazione. L'articolo 481 del codice civile, infatti, può prevedere la fissazione di un termine perentorio per l'accettazione, più breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (actio interrogatoria). Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il chiamato non accettasse l'eredità, ma anche i creditori dell'eredità e quelli personali del chiamato che accetta con beneficio di inventario. Trascorso questo termine, senza che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio di inventario, abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di ...