Quando l’eredità viene devoluta ad un minore

Sono i genitori/tutori del minore, con il necessario consenso del giudice tutelare, a decedere se accettare o rinunciare all'eredità devoluta al minore


DOMANDA

Se i genitori/tutori del minore chiamato all’eredità non fanno nulla per accettare o rinunciare all’eredità, può il minore stesso, una volta divenuto maggiorenne decidere se accettare o rinunciare all’eredità?


RISPOSTA

Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità a cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi e in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 del codice civile.
In altre parole, il minore non può accettare o rinunciare personalmente all’eredità ma occorre l’intervento dei genitori che, a loro volta, non possono accettare o rinunciare senza autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso di accettazione, poi, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 471 del codice civile, norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce, compiuto l’inventario (da parte dei genitori/tutori), l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede minore nei limiti del valore dell’attivo ereditario.
La Corte di cassazione con la sentenza 21456/2017 ha ammesso la possibilità, per il legale rappresentante del minore, ed in assenza di solleciti pervenuti dai creditori del de cuius nei termini di prescrizione della pretesa di rimborso, di restare inerte e lasciare così al minore la possibilità di rinunciare una volta diventato maggiorenne.
Tuttavia bisogna fare attenzione: l’articolo 489 del codice civile stabilisce che il minore diventato maggiorenne può accettare l’eredità esclusivamente con il beneficio di inventario, e, per evitare la decadenza del beneficio, ovvero l’obbligo di dover accettare l’eredità in modo puro e semplice, deve redigere l’inventario (che non fu redatto a suo tempo dai genitori/tutori) entro 12 mesi dal compimento della maggiore età.
In altre parole, al minore divenuto maggiorenne che voglia accettare l’eredità senza beneficio di inventario è sufficiente non redigere l’inventario dei beni ricevuti in eredità entro i dodici mesi dal compimento della maggiore età.


3 Giugno 2024 - Giorgio Martini

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