DOMANDA
In riferimento al mio precedente quesito, vorrei sapere se la rinuncia all’eredità di un minore può essere fatta direttamente dal minore stesso una volta divenuto maggiorenne (quindi senza alcuna richiesta al giudice tutelare da parte dei genitori/tutori, prima del compimento del diciottesimo anno).
Considerando inoltre che il minore in questione diventerebbe maggiorenne tra circa 14 anni, vorrei sapere anche che termini di prescrizione ci sono, in quanto l’art. 480 parla di 10 anni, ma se nei 10 anni il minore non ha ancora raggiunto la maggiore età significa che comunque, una volta raggiunta la maggiore età non potrà più nè accettare né rinunciare essendo già intervenuta la prescrizione?
RISPOSTA
Entrambi i genitori del minore, congiuntamente, oppure quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o un tutore, può, in rappresentanza del minore, rinunciare all’eredità: in ogni caso, tuttavia, il legale rappresentante del minore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
L’articolo 480 del codice civile stabilisce che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, ma aggiunge poi, al secondo comma, che il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione (che generalmente coincide con la data del decesso del de cuius).
L’articolo 394 del codice civile precisa che l’emancipazione (cioè il compimento dei 18 anni) conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione e rappresenta un’istituzione condizionale per la decorrenza del temine prescrizionale.
Ricordiamo poi che l’articolo 489 del codice civile prescrive che il minore, diventato maggiorenne, può accettare l’eredità esclusivamente con il beneficio di inventario, e, per evitare la decadenza del beneficio di inventario, ovvero l’obbligo di dover accettare l’eredità in modo puro e semplice, deve redigere l’inventario (che non redatto a suo tempo dai genitori/tutori) entro 12 mesi dal compimento della maggiore età.
Il combinato disposto dagli articoli 394, 480 e 489, pertanto, porta a concludere che il diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario si prescrive, nel caso in cui genitori/tutori del minore chiamato siano rimasti inerti per quel che riguarda la redazione dell’inventario o la rinuncia col consenso del giudice tutelare, entro dodici mesi dall’emancipazione qualora il minore diventato maggiorenne provveda a redigere l’inventario. Trascorso tale termine senza redazione dell’inventario, il minore diventato maggiorenne può rinunciare all’eredità oppure accettare, in modo puro e semplice, entro dieci anni dal compimento della maggiore età.
Giova ricordare, inoltre, ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, che chiunque vi abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità e che tale azione può essere esperita anche nei confronti di rappresentante legale del minore. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
L’inerzia dei genitori/tutori del minore non è scevra da rischi. Infatti, nel caso in cui l’eredità sia devoluta ad un minore, qualora:
– i legali rappresentanti del minore (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) siano rimasti inerti e non abbiano redatto l’inventario entro tre mesi dal decesso del de cuius;
– un creditore del defunto avvii la richiesta di fissazione di un termine per l’accettazione o la rinuncia dell’eredità:
– il giudice adito accolga la richiesta;
l’unica opzione possibile ed obbligata sarà la rinuncia all’eredità effettuata dai genitori/tutori (con il necessario, ma obbligato, consenso del giudice tutelare).
Infine, bisogna tener conto, in tema di rinuncia all’eredità effettuata dal genitore del minore, allo scopo di evitare di soddisfare i propri creditor, che se il genitore rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (articolo 524 del codice civile).
4 Giugno 2024 - Annapaola Ferri
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