Rinuncia eredità per evitare la collazione – Ulteriori considerazioni


Di solito, il chiamato rinuncia all'eredità per non accollarsi i debiti del defunto se il valore di tali debiti è tale da determinare un passivo ereditario





Mi riferisco a questo topic in base al quale, mi sembra di aver capito, se il donatario rinuncia all’eredità per evitare la collazione e subentrano per rappresentazione i suoi figli, i figli (nipoti del defunto) devono conferire alla massa ereditaria con altri coeredi ciò che è stato donato al loro genitore rinunciante, ma quello che voglio capire se conferiscono i beni donati al genitore rinunciante quel bene donato viene tolto al genitore visto che viene conferito? Se è cosi perché il genitore dovrebbe rinunciare? Se possibile un’altra delucidazione: si parla di quest’obbligo di collazione tra eredi legittimi, ma se tra gli eredi si decide di non fare questa collazione e di dividersi equamente i beni residui caduti in successione si può fare? Cioè se si decide che quel bene donato non deve essere conferito si può evitare a prescindere che vi sia o meno la dispensa? Oppure bisogna per forza farla?

Di solito, il chiamato rinuncia all’eredità per non accollarsi i debiti del defunto, quando il valore di tali debiti è tale da determinare un passivo ereditario (differenza positiva fra valore complessivo dei debiti accumulati in vita dal de cuius e valore dei beni lasciati in eredità): in questi casi il nostro ordinamento prevede la possibilità di rinunciare o di accettare l’eredità con beneficio di inventario. In caso di rinuncia del chiamato, anche i discendenti di quest’ultimo rinunciano per non essere costretti a subentrare per rappresentazione come eredi. Qualora il chiamato scelga, invece, di accettare con beneficio di inventario, l’erede dovrà rimborsare i debiti contratti in vita dal de cuius non oltre il valore di quanto ricevuto (in quota) dall’attivo ereditario.

Se il bene donato viene conferito alla massa ereditaria è chiaro che, in sede di divisione ereditaria, il donatario ne possa essere espropriato (a meno di accordi satisfattivi, in compensazione, con tutti gli altri coeredi).

La collazione di cui all’articolo 737 del codice civile non si applica d’ufficio, nel senso che se nessuno degli aventi diritti protesta, la successione ereditaria, sia legittima che testamentaria, e la successiva divisione può essere regolata con accordi privati fra legittimari e legatari (se ve ne sono): resta tuttavia la possibilità che qualsiasi coerede che non abbia beneficiato di donazioni effettuate in vita dal de cuius (o che ne abbia beneficiato in misura minore), possa invocarne l’applicazione per via giudiziale, allo scopo evidente di incrementare la quota di eredità che gli spetta a danno del o degli altri donatari.

La Corte di Cassazione civile, con la sentenza 8510/2018 ha stabilito che l’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal “de cuius” devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire.

Pertanto, anche nella successione legittima, in assenza di testamento, è sufficiente che uno dei legittimari ritenga di essere stato leso da una donazione effettuate in vita dal defunto, perchè la massa ereditaria del de cuius si accresca del bene a suo tempo donato.

La questione è comunque più articolata e complessa di quanto possa sembrare: in effetti il de cuius dispone della possibilità di donare in vita a chiunque (anche ad un legittimario preferito) un bene in dono senza che possa essere eccepita la lesione della legittima da parte degli altri coeredi: la quota disponibile al de cuius per donazioni e/o conferimenti testamentari non può, tuttavia, superare la cosiddetta quota disponibile, che si riferisce ad una percentuale dell’attivo ereditario e dipende dal numero dei legittimari.

In altre parole il donatario coerede può essere dispensato dalla collazione sia con una dispensa esplicita sia senza dispensa alcuna, purché il valore del bene donato non ecceda la quota di legittima. Ma, anche nel caso di dispensa esplicita contenuta nell’atto di donazione non c’è rischio di collazione del bene ricevuto in dono, ai sensi dell’articolo 737 del codice civile, solo quando il valore di tutti i beni donati dal de cuius in vita non supera il valore della quota disponibile.

22 Agosto 2023 · Giorgio Martini


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