Efficacia di un decreto ingiuntivo a carico del defunto – Vizio di notifica

Il decreto ingiuntivo non può essere notificato al defunto, al quale deve essere data la possibilità di opporsi nei 40 giorni successivi al decesso












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In riferimento al mio precedente quesito, vorrei aggiungere che ho ritirato il decreto come figlio, ma non ho detto che mio padre è deceduto 6 anni fa, nessuno lo ha chiesto: hanno solo chiesto se è in casa. Cosa devo aspettarmi ora?

Se la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta dopo 6 anni l’avvenuto decesso del destinatario c’è un evidente vizio di notifica: infatti, l’articolo 477 del codice di procedura civile precisa che entro un anno dalla morte, la notifica può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Nel caso esposto il creditore avrebbe dovuto eseguire le necessarie ricerche anagrafiche, individuare i chiamati all’eredità (stato di famiglia storico) e notificare personalmente a questi ultimi il decreto ingiuntivo con la pretesa pecuniaria. I chiamati all’eredità avrebbero opposto l’eventuale rinuncia, gli eredi l’esistenza, eventuale di una comunione ereditaria indivisa sicché il creditore avrebbe potuto pretendere il dovuto dagli eredi che avessero accettato l’eredità in forma solidale o specifica relativamente alla quota ricevuta.

Per ora, pertanto, la notifica può essere ignorata o con il supporto di un avvocato può essere presentata opposizione agli atti esecutivi. Il decreto ingiuntivo, infatti, conserva la propria efficacia nei confronti degli eredi solo se notificato al debitore prima del decesso, potendo questi esperire l’opposizione a decreto ingiuntivo nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

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14 Febbraio 2024 · Michelozzo Marra

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