DSU/ISEE per italiani residenti all’estero

Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali, nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica












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Da quattro anni ho la residenza all’estero e sono iscritto all’Aire: ora avrei bisogno della DSU per ricevere l’ISEE e poter fare domanda di sdebitamento di debiti riguardanti gli anni 2000-2010.

Sono venuto in Italia con tutti i documenti necessari per il DSU e per farmi aiutare da un CAF. Il CAF non era in grado di compilare il modulo DSU online perché un’indirizzo di residenza estera non è inseribile.

Allora sono andato all’INPS per richiedere il PIN per l’accesso INPS online. Ho riscontrato lo stesso problema come il CAF. Inserendo l’indirizzo, per il CAP e per la città di residenza è predisposto un “menu dropdown” con le città già predefinite e non è possibile inserire altri dati.

Allora ho mandato due PEC all’INPS reparto residenti all’estero e reparto tecnico/informatico ma da 3 settimane non ho ricevuto alcuna risposta.

Domanda:
dovrò ritrasferire la residenza in Italia per poter fare il DSU oppure c’è qualche altra possibilità?

Sono regolarmente iscritto all’AIRE ma sono separato (non divorziato) da oltre 20 anni. La mia ex moglie vive in Italia per conto suo e con un reddito basso.

Io ho 64 anni e negli ultimi quattro anni all’estero ho percepito un reddito annuo molto basso da lavoro dipendente. Non ho nessun patrimonio di immobili. Fra tre o quattro e anni forse riceverò una pensione minima ma soltanto se prima avrò potuto azzerare i miei vecchi debiti.

Ringrazio in anticipo per il vostro prezioso aiuto e auguro a tutti una vita senza debiti.

Purtroppo, un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) può presentare DSU/ISEE se, e solo se è coniugato con coniuge residente in Italia.

Infatti, come dispone l’articolo 3 (nucleo familiare) del DPCM 159/2013, il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e’ attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

L’articolo 3, comma 3, lettera (a) sempre della Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che si occupa di regolare delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dispone che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’ intervenuta l’omologazione della separazione consensuale.
Pertanto, per i cittadini italiani residenti all’estero non è possibile presentare domanda di accesso al reddito di cittadinanza, nè aderire alla definizione agevolata dei debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 come definita dalla legge 145/2018 (cosiddetto Saldo stralcio).

L’unica soluzione per compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed ottenere il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è trasferire la residenza in Italia.

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21 Marzo 2019 · Genny Manfredi

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