DOMANDA
Quali sono gli effetti delle modifiche al codice civile per quanto riguarda il mondo degli atti di donazione?
RISPOSTA
Vediamo quali sono gli effetti delle modifiche al codice civile per quanto riguarda il mondo degli atti di donazione.
In parole povere, il creditore può ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).
Lo può, comunque, fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall’atto medesimo del debitore.
Spirato tale termine, deve, invece prima agire con la revocatoria.
Questo significa, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali o trust saranno vacillanti per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.
Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore già donati o su cui vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità, occorrono tutti i seguenti requisiti:
l’atto del debitore deve essere:
pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;
compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
il creditore deve:
essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc. )
aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.
Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione promossa da un altro creditore.
In caso di donazione, l’esecuzione si attua nella forma dell’espropriazione presso terzi. In tutti gli altri casi si seguono le regole proprie a ciascun bene.
Tanto il debitore, quanto il terzo che da questi abbia ottenuto il bene (per es. il donatario), quanto qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo si può ovviamente opporre al pignoramento (magari sostenendo che il debitore possiede altri beni aggredibili e su cui il creditore può ugualmente soddisfarsi).
15 Giugno 2024 - Andrea Ricciardi
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