Rischio pignoramento della nuda proprietà ricevuta in dono e risoluzione della donazione per mutuo consenso fra donante e donatario


Rischio pignoramento della nuda proprietà ricevuta in dono e risoluzione della donazione per mutuo consenso fra donante e donatario





Possiedo il 50% di una nuda proprietà un immobile ricevuto in donazione dai miei genitori, siccome al momento non ho debiti ma ho dei provvedimenti legali civili in corso e probabilmente anche dei probabili accertamenti fiscali, volevo chiedere se è possibile annullare questa donazione e far ritornare il patrimonio ai miei genitori per tutelare l’immobile o in alternativa procedere con una donazione a mia volta verso mio fratello però mi dicono che se facessi io la donazione è revocabile entro 5 anni. Il notaio mi dice che il 50% di un immobile dove vi è anche un usufrutto nessuno al mondo lo comprerebbe però vorrei annullare proprio la donazione fatta dai miei genitori per stare più sereno. Come funziona?

Nel nostro ordinamento, in particolare riguardo al contratto di donazione, esiste l’istituto della risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (articolo 1372 codice civile): con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso (o mutuo dissenso, se si vuole mettere in risalto il venir meno del consenso) fra donante e donatario, si consegue il ritorno del bene nella proprietà del donante. In pratica, il bene a suo tempo donato, rientra nel patrimonio dell’originario proprietario. Per quello che qui ha interesse, con la risoluzione della donazione mediante mutuo consenso fra donante e donatario, quest’ultimo, essendo debitore, sottrae al proprio creditore qualsiasi possibilità di riscossione coattiva di quanto gli è dovuto.

Questo, naturalmente, al di là delle sagge e corrette considerazioni del notaio interpellato secondo il quale, il 50% di un immobile dove vi è anche un usufrutto nessuno al mondo lo comprerebbe all’asta, anche per un valore simbolico.

Tuttavia, è bene chiarire che anche la risoluzione della donazione per mutuo consenso fra donante e donatario può essere soggetta, entro 5 anni dalla data dell’atto di risoluzione, a revoca ex articolo 2901 del codice civile avviata dal creditore del donatario.

21 Giugno 2021 · Annapaola Ferri


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