E’ legittima la discriminazione tra figli nelle donazioni effettuate da un genitore?


Eredità e successione, riduzione e collazione eredità





Siamo due fratelli: nostro padre ancora in vita, ha un patrimonio commerciale immobiliare pari ad un milione e duecentomila euro di totale. Durante gli ultimi 12 anni ha donato alcune proprietà a noi figli. Mio fratello in proporzione di valore immobiliare e catastale fino ad oggi ne ha ricevute un 190% in più, rispetto al sottoscritto. E’ legale tutto ciò?

Tutti possiamo sbagliare, a volte sbagliano anche i genitori verso i propri figli, magari giustificando la particolare predilezione verso qualcuno di essi in base ad elementi quali l’attaccamento e l’affetto che la prole sembra esternare oppure in ragione di valutazioni sulla minore o maggiore assennatezza, rettitudine e/o maturità di un figlio rispetto ad un altro.

Questi errori si traducono poi, quasi sempre, in una diversa predisposizione e generosità economica nei confronti dell’uno o dell’altro. Tuttavia, si tratta di comportamenti che non possono essere regolati, in vita, dalla legge; la quale non può, è ovvio, limitare la libertà dell’individuo nelle manifestazioni di prodigalità (o di sperpero) del proprio patrimonio.

Ma, dopo la morte del genitore le cose cambiano: quest’ultimo può, infatti, differenziare l’eredità fra i figli, solo lasciando un testamento in cui disponga, liberamente, della quota disponibile dei proprio patrimonio, che potrà essere devoluta, senza alcun vincolo di legge, ad un erede legittimo piuttosto che all’altro (o, addirittura, ad un soggetto che non rientri nell’asse ereditario). Per fare un esempio pratico, nel caso di due figli e coniuge superstiti, la quota disponibile è pari da 1/4 del patrimonio lasciato dal de cuius. Gli altri tre quarti vanno divisi secondo le quote legali riservate agli eredi legittimi, ovvero un quarto al coniuge, un quarto a ciascuno dei due figli (o ai discendenti del figlio, eventualmente, premorto). Un quarto del patrimonio, ovvero la quota disponibile al de cuius potrà essere acquisita dall’indicato figlio prediletto (ma anche da uno sconosciuto designato nel testamento).

Quando la ripartizione viola le regole fissate dalla normativa vigente, ad esempio con un testamento che assegni liberamente più della quota disponibile, il legittimario leso può rivolgersi al giudice.

Tornando nel merito della problematica che qui si affronta, analogamente al giudice potrà rivolgersi, con un’azione detta di riduzione, il figlio che, dopo aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, lamentasse donazioni squilibrate effettuate in vita dal defunto al suo coniuge (che sia madre o matrigna) e/o agli altri fratelli e sorelle.

L’azione di riduzione da parte del legittimario leso, sempre subordinata ad un’accettazione con beneficio d’inventario, comporta la riunione dei beni donati in vita dal defunto nella massa ereditaria (in pratica i beni donati confluiscono nell’eredità), la valutazione della massa ereditaria al momento della successione (rapportando, cioè, il valore dei beni donati in vita dal defunto a quello che essi hanno al momento dell’apertura della successione, nonché includendo i proventi degli eventuali redditi goduti nel corso del tempo e riconducibili alla donazione), quindi la ripartizione nella quota disponibile e in quella riservata agli eredi legittimi, infine, la stesura da parte di un consulente tecnico d’ufficio (CTU nominato dal giudice), se non c’è accordo fra gli eredi, di un piano di conguaglio (relativamente alla quota di legittima, escludendo la quota disponibile) secondo il quale gli eredi che hanno ricevuto più donazioni dovranno compensare gli eredi che hanno ricevuto meno.

Insomma, con l’azione giudiziale di riduzione promossa da uno degli eredi, tutti i beni materiali lasciati dal genitore e quelli da lui donati in vita (a parte la quota disponibile) verranno ridistribuiti in parti uguali fra i figli. Purtroppo non si potranno riequilibrare, invece, gli eventuali eccessi di affetto ed attenzione riservati dal genitore a questo o quel figlio: l’esperienza di vita ci dice, però, che si tratta dell’aspetto meno rilevante del problema…

28 Ottobre 2017 · Ornella De Bellis


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