Riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto in successione senza testamento (successione legittima)
Eredità legittima senza testamento
Ripartizione agli eredi legittimi (legittimari e suscettibili) dell'eredità relitta.
I legittimari sono coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (padre, madre, nonni) del de cuius: ad essi la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (articolo 536 del codice civile).
I suscettibili sono gli eredi legittimi non legittimari.
Il patrimonio ereditario da assegnare secondo le quote della successione legittima senza testamento va calcolato della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta). Quindi detraendo dall'eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l'attivo netto.
Concorso di legittimari con altri suscettibili
I legittimari sono coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (padre, madre, nonni) del de cuius: ad essi la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (articolo 536 del codice civile).
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati (articolo 553 del codice civile).
Esempio: Tizio muore senza lasciare testamento: gli unici eredi sono suo padre Caio e suo fratello Tizio. Il patrimonio ereditario è di 200, mentre le donazioni fatte in vita ammontano a 400. In base alle norme sulla successione legittima, Caio e Tizio avrebbero diritto ciascuno a 1/2 dell'eredità, ossia a 100 ciascuno. Tuttavia Caio è anche un legittimario e, in quanto tale, avrebbe diritto ad 1/3 del patrimonio ereditario, ossia ad 1/3 del relictum (200) più il valore delle donazioni (400), e quindi a 200 (400 + 200 = 600 / 3 = 200). Per effetto della norma in commento, gli ulteriori 100 a cui ha diritto Caio si ottengono dalla riduzione della quota dell'erede legittimo Tizio.
La ratio della norma è quella di privilegiare la volontà del de cuius espressa con le donazioni effettuate in vita rispetto alla quota di eredità spettante ad un erede legittimo, ma non legittimario.
Riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius
L'azione di riduzione è quella concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle delle donazioni effettuate in vita dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima del legittimario.
Una volta determinata la quota di eredità relitta spettante ai suscettibili, la divisione dell'eredità avviene secondo quanto stabilito per la successione dei legittimari.
In particolare, le donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore dei legittimari si compensano, fra gli stessi legittimari, con collazione. In pratica, i figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile). La compensazione avviene secondo lo schema seguente:
Analoga sorte per le donazioni effettuate a favore di terzi e degli eventuali eredi non legittimari: i legittimari divideranno, l'eccesso delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ai soggetti non legittimari e ai suoi ascendenti, a cominciare dalla più recente (articolo 555 del codice civile) fino a rientrare nella quota disponibile al de cuius.
A conti fatti, l'unica differenza è che, in questo scenario, prima di ridurre le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (quota disponibile al de cuius), si applica l'articolo 553 del codice civile (concorso di legittimari con altri suscettibili).
In pratica se il donatum (il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius) eccede la quota disponibile, la parte di eredità relitta che spetta agli eredi non legittimari (i suscettibili) equivale a delle donazioni (le più recenti).
In breve, secondo l'articolo 553 del codice civile, quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Riassumendo: secondo l'articolo 559 del codice civile, le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. E dopo, ovviamente, aver applicato sia le regole previste dall'articolo 553 del codice civile, in caso di concorso di legittimari con altri suscettibili sia quelle previste dall'articolo 555 del codice, limitando la riduzione delle sole donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre.
Due coniugi sono sposati in regime di comunione di beni e sono intestatari di un c/c cointestato a firma disgiunta.
Uno muore senza lasciare testamento e dagli estratti conto storici del c/c cointestato risultano versamenti a favore di un sol figlio disposti con la sola firma del de cuius e somme di denaro versate a favore dello stesso figlio disposte con la sola firma del coniuge superstite .
Chiedo conferma : le somme donate dal de cuius vanno considerate per l’intero importo nonostante il regime di comunione legale e di c/c cointestato a firma disgiunta?
Stella
Se riteniamo possibile che dal conto corrente cointestato a firma disgiunta, detenuto da marito e moglie in regime familiare di comunione dei beni, il marito possa sottoscrivere e staccare un assegno per comprare un gioiellino alla propria amante, e che il gioielliere si accontenti di quell’assegno – e non chieda documentazione inerente la cointestazione del conto corrente di traenza, e il certificato di matrimonio, e una volta appurato che si tratta di conto cointestato fra coniugi in comunione, non lo valuti per metà del valore facciale pretendendo che la moglie stacchi un assegno per eguale importo per pagare il regalino all’amante del marito – possiamo ritenere che l’assegno staccato al figlio costituisca una donazione (per l’intero importo facciale) effettuata dal padre. Analogo discorso per i trasferimenti in danaro effettuati, a favore dello stesso figlio, dalla madre con prelievi dal conto corrente cointestato a firma disgiunta.
Mio padre muore senza lasciare testamento.Eredi siamo: mia madre, io e mio fratello. Essi, coniugati in regime di comunione legale, sono titolari di un c/c cointestato a firma disgiunta.
Dagli estratti conto storici risulta che mio padre ha versato una somma pari ad euro 30000 sul c/c intestato a mio fratello e sempre dagli estratti conto risulta che anche mia madre ha disposto versamenti a favore di mio fratello per euro 80000 come liberalità.
Trattasi certamente di somme a lui donate da entrambi.
Per quale ammontare vanno considerate queste donazioni?
Dagli estratti conto risulta che mia madre abbia disposto con assegni circolari un pagamento ad un cantiere navale per l’ acquisto di un’imbarcazione per euro 40000 e per l’ acquisto di una Mercedes per euro 260000. Mia madre è su una sedia a rotelle, ed è chiaro che è stato simulato un acquisto perché in concreto sono utilizzati da mio fratello.Come regolarsi ai fini successori? Resto in attesa e ringrazio.
Stella
L’articolo 737 del codice civile (collazione e soggetti obbligati) stabilisce che i figli e i loro discendenti ed il coniuge del defunto che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.
Inoltre, l’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal “de cuius” devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (Cassazione 8510/2018).
I versamenti di 30 mila euro e il successivo di 80 mila a suo fratello sono, incontestabilmente, due donazioni. Ma la seconda dazione potrà essere contestata solo in occasione della morte di sua madre. Così per le donazioni dell’imbarcazione e della Mercedes: un problema che si porrà solo in sede di successione mortis causa a sua madre. Peraltro, se vi verificheranno trasferimenti di proprietà, i due beni mobili potranno considerarsi donazioni (con il valore che avranno al momento del passaggio di proprietà); altrimenti rientreranno nella massa ereditaria.
Nel caso di successione legittima (senza testamento) non c’è quota riservata al defunto da rispettare: quindi l’intera quota della donazione di 30 mila euro donata da padre a figlio va ripartita (per compensazione): 10 mila a sua madre e 10 mila ciascuno ai due figli