Quindici anni fa, nostra madre (siamo 2 fratelli) donò una proprietà di pari valore a ciascuno di noi: a me un appartamento in città, e a mio fratello un appartamento dove vive anche lei in uno stabile privo di regolamento condominiale in quanto i residenti sono tutti membri della stessa famiglia e dove le decisioni vengono prese di comune accordo. Due anni fa decisero di effettuare dei lavori di ristrutturazione: mia madre per quieto vivere acconsentì, ma si indebitò fortemente con l’impresa edile e a tutt’oggi non ha pagato quasi nulla e nemmeno mio fratello. Detto ciò formulo la mia domanda: non avendo il sottoscritto nessuna proprietà in quel palazzo, se domani morisse mia madre, questo debito entrerebbe a far parte dell’eredita? Ne sarei anche io debitore in solido verso l’impresa edile? O tocca solo a mio fratello farsene carico?
I debiti dei genitori passano ai figli, ma non in solido, pro quota: l’articolo 752 del codice civile stabilisce, infatti, che i coeredi (che accettano l’eredità) contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari del de cuius, in proporzione delle loro quote ereditarie.
Nel caso specifico, in assenza di dichiarazione di rinuncia all’eredità dei due chiamati e supponendo vedova la madre deceduta, ciascuno dei due fratelli dovrà farsi carico del 50% dei debiti accumulati in vita dalla propria genitrice.
In particolare, il figlio convivente ha solo tre mesi di tempo dal decesso della madre, per presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità.
4 Settembre 2021 · Stefano Iambrenghi