Donazione immobile e debiti del donatore

Il termine di 5 anni per l'azione revocatoria potrebbe decorrere dalla data in cui il debito, formatosi prima della donazione, emerge noto al creditore


DOMANDA

Mi è stato donato nel 2015 un immobile da mio padre, la sua prima casa. Nel 2023 sono venute fuori alcune cartelle di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, subentrata ad Equitalia) risalenti al 2013, con 150 mila euro di debiti. Volevo chiedere: essendo passati più di anni, è possibile che la casa mi venga espropriata? Come posso fare? Io sapevo che il termine per impugnare la donazione fosse di 5 anni, ma il commercialista di mia madre ha detto che per 20 anni è impugnabile e può essere pignorata, mentre il mio sostiene che il termine sia di 5.
Vorrei risolvere questo dubbio.


RISPOSTA

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha cinque anni di tempo dalla donazione effettuata dal debitore per chiedere la revocatoria dell’atto con il quale la casa è stata trasferita in proprietà a titolo gratuito al figlio (donazione endo familiare). Tuttavia se all’epoca della donazione il debito si era formato ma era noto al debitore e non ancora all’Amministrazione finanziaria creditrice, il quinquennio decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione creditrice è venuta a conoscenza della debenza. Per cui, nel caso esposto, è fondamentale sapere se il debito era stato notificato al donante prima del 2015 o, al suo erede, dopo la data dell’atto di donazione (e il decesso del donante).


Ci spiace aver contribuito alla confusione con la terza opzione del termine quinquennale decorrente dal momento in cui il creditore conosce il debito, quando il momento in cui emerge il debito (noto al donante) è successivo alla data di donazione dell’immobile. Il commercialista di sua madre si riferisce al termine decennale in cui un altro legittimario pretermesso (ad esempio un fratello del donatario) può impugnare l’atto di donazione per rivendicare la quota di legittima ed altri dieci anni perchè egli possa avviare azione esecutiva a rivendicare il possesso dell’appartamento, a lui assegnato in sede di giudizio, ed eventualmente ceduto a terzi dal donatario. Il suo commercialista, invece, si riferisce al caso in cui il debito già esisteva (certo, liquido ed esigibile) notificato al donante e, quindi, conosciuto dal creditore del donante, al momento della donazione. Comunque, se può rasserenare gli animi, è bene sapere che AdER non può espropriare l’immobile se il debitore (il padre debitore donante) o l’avente causa (l’erede donatario), ha la residenza nell’immobile e non ne possiede altri, ma può solo iscrivere ipoteca.

22 Ottobre 2024 - Ludmilla Karadzic


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