Distacco gas senza preavviso – Ho diritto a risarcimento?

L'indennizzo è di 30 Euro, per la sospensione della fornitura per morosità senza invio della raccomandata di messa in mora












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La settimana scorsa, mentre ero assente causa lavoro, si è presentato a casa un funzionario della società che ci fornisce il gas: lo stesso asseriva che eravamo morosi per alcune bollette e per tanto doveva provvedere ad apporre i sigilli al misuratore. Mia figlia li ha lasciati fare, non sapendo, giustamente, cosa fare. Ora io mi chiedo, questi signori possono presentarsi a casa, così, senza preavviso e fare quello che vogliono? E’ normale questo modo di operare?

Le modalità con cui il gestore può procedere al distacco della fornitura di gas per morosità, per una bolletta pagata in ritardo, sono regolamentate dalle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale in materia di costituzione in mora.

Le regole, riguardano per esempio l’obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni.

Pertanto, se si è in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura.

Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura di gas tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.

La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l’importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore.

In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.

Dunque, la società fornitrice non può sospendere la fornitura senza prima aver inviato una raccomandata al cliente: la comunicazione deve contenere la messa in mora, assieme alla nuova data di pagamento, ed alla data a partire dalla quale potrà essere distaccato il servizio (che non potrà essere mai cessato prima che siano trascorsi 3 giorni dal termine per il versamento).

La procedura è obbligatoria per tutte le insolvenze, comprese le ipotesi in cui il cliente sia stato già messo in mora per una precedente fattura non saldata: queste regole servono a risolvere i casi, abbastanza frequenti, di mancati pagamenti per bollette non recapitate da Poste Italiane, o consegnate fuori tempo utile.

Pertanto, se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore è tenuto a inviare l’avviso di costituzione in mora tramite lettera raccomandata dove la data di emissione dovrà essere chiara e ben evidente, che specifichi il termine ultimo di pagamento, il quale non potrà essere:

  • inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata da parte del venditore;
  • inferiore a 15 giorni dall’invio della raccomandata da parte del venditore.

Questa lettera, inoltre, dovrà precisare:

  • le modalità con cui il cliente dovrà comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax, mail, ecc.);
  • il termine oltre cui, se il cliente non pagasse, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.

A partire da questa data, l’utente potrà disporre di almeno 20 giorni per regolarizzare la propria situazione; di seguito il fornitore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni per poi poter effettuare la richiesta di sospensione.

Nel caso in cui il fornitore proceda alla sospensione del servizio senza aver inviato al cliente la comunicazione della costituzione di morosità, dovrà corrispondergli un indennizzo pari a 30 euro.

Se la raccomandata fosse stata correttamente inviata, ma il fornitore abbia proceduto alla sospensione della fornitura senza rispettare le tempistiche previste, l’indennizzo da corrispondere al cliente sarà di 20 euro.

In entrambe le situazioni, comunque, al cliente non sarà mai richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura luce e/o gas.

Dunque, ricapitolando, gli indennizzi previsti sono di:

  • 30 Euro, per la sospensione della fornitura per morosità senza invio della raccomandata di messa in mora;
  • 20 Euro, per distacco dell’utenza senza il rispetto dei tempi previsti, pur in presenza di raccomandata di costituzione in mora.

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12 Ottobre 2017 · Giovanni Napoletano

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