Come un condomino può sottrarsi alle spese giudiziali per cause decise dall’assemblea condominiale









Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

L’amministratore del mio condominio ha preso l’abitudine di portare avanti contenziosi giudiziali con altri condomini e contro terzi, designando sempre come legale un avvocato che so per certo essere un suo amico. E l’assemble approva sempre.

La cosa però, sta comportando spese rilevanti che si riflettono sulla quota bimestrale dovuta, senza apportare vantaggi al condominio (le cause le perdiamo quasi tutte).

Esiste un modo per sottrarsi dall’obbligo di partecipare a queste liti?

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 11126/2006), in tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacché in tal caso l’articolo 1132, comma primo del codice civile, contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

E, infatti, l’articolo 1132 del codice civile, appena citato, stabilisce che, qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Tuttavia, l’atto deve essere notificato entro trenta giorni decorrenti da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione relativa alla lite intrapresa.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ottenere dalla parte soccombente (le spese a carico della parte soccombente poste a favore della parte vittoriosa sono, come si sa, sempre minori di quelle effettivamente sborsate).

STOPPISH

12 Giugno 2019 · Marzia Ciunfrini

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Come un condomino può sottrarsi alle spese giudiziali per cause decise dall’assemblea condominiale. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.