Disdetta utenza domestica del de cuius presentata da chi ha rinunciato all’eredità

La disdetta può essere richiesta da un erede, da un convivente del defunto, dal proprietario o dal conduttore dell'unità abitativa servita












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Due anni fa è deceduto mio zio, celibe e senza figli e tramite testamento nominò suo fratello usufruttuario e me e mia sorella eredi universali: non c’erano debiti ma io rinunciai comunque all’eredità. Mia sorella e l’usufruttuario mi chiesero cortesemente di occuparmi di disdire l’utenza telefonica in quanto loro sono poco avvezzi alla tecnologia e nessuno avrebbe continuato a usare il telefono fisso.

Prima di fare ciò mi informai per sapere se l’atto di disdire un’utenza (non qualificandomi come erede ma solo come nipote) avrebbe comportato accettazione tacita di eredità e mi venne risposto no, in quanto rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e conservazione del patrimonio.

Chiesi anche al gestore se potevo chiedere la disdetta in qualità di nipote non erede e mi venne risposto affermativamente.

Così modificai il modulo spedito tramite pec, facendo ben attenzione ad eliminare la parola “erede”, e mi qualificai solo come nipote. Andò tutto a buon fine e la linea venne chiusa.
Alcuni giorni fa è arrivata una fattura a credito e un assegno intestato a me “in qualità di erede”. Ma io non mi sono mai qualificata come tale e non voglio riscuotere niente.
Mia sorella insiste affiché io incassi il credito e lo giri a lei ma non voglio farlo per non rischiare la revoca della rinuncia. Posso tagliare l’assegno e rispedirlo indietro al gestore, allegando copia della mia rinuncia e ribadendo che in base alle pec di disdetta numero xyz non mi sono mai qualificata erede ma solo nipote?

Difficile comprendere come sia stato modificato il modulo di disdetta del servizio già prestampato e/o cosa sia stato riferito dagli addetti al contact center che erogava informazioni circa la disdetta del servizio in questione: è certo, tuttavia, che la disdetta del servizio relativo a quella che viene definita comunemente come una utenza domestica (fornitura di acqua, luce, gas, connessione voce/dati tramite rame o fibra ottica) può essere effettuata, per diritto:

1) da un soggetto erede dell’intestatario del contratto di fornitura del servizio;
2) da un convivente (al momento del decesso) dell’intestatario del contratto di fornitura del servizio ;
3) da un soggetto detentore di un contratto di locazione o di proprietà (piena o usufrutto) dell’unità abitativa servita dalla fornitura del servizio.

E’ un fatto anomalo che la disdetta possa essere stata richiesta (ed ottenuta) da un familiare che abbia rinunciato all’eredità, non convivente con l’intestatario e non detentore di un contratto di locazione o di proprietà dell’unità abitativa servita dalla fornitura del servizio.

Prova ne sia che all’erede dell’intestatario del contratto di fornitura del servizio è stato poi intestato un assegno con l’importo del deposito cauzionale versato al tempo dell’attivazione del servizio (o del conguaglio a favore dei consumi effettivi) con il sottinteso incarico di condividerlo con i coeredi in base alle quote di eredità ricevuta.

In altre parole il modulo inviato (con allegato copia di un proprio documento di riconoscimento) altro non ha rappresentato che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in base alla quale il richiedente la disdetta asseriva (essendo consapevole delle conseguenze penali e civili che potevano derivare da una dichiarazione mendace) di rientrare in una delle tipologie (erede o convivente dell’intestatario oppure conduttore o proprietario dell’unità abitativa) appena sopra elencate.

Tanto premesso, va aggiunto, per tranquillizzare l’incauto chiamato all’eredità che vi ha rinunciato e che ha richiesto la disdetta del servizio di fornitura, che la revoca dell’atto di rinuncia all’eredità per incompatibilità con una accettazione tacita non è automatica, ma può essere accertata solo dal giudice su azione legale promossa da un creditore del rinunciante o del defunto: in altre parole, chi chiede la revoca dell’atto di rinuncia, deve avere un interesse alla declaratoria di nullità dell’atto di rinuncia stesso e, soprattutto, deve dimostrare che presuppone la concreta ed effettiva volontà di accettare, tacitamente, l’eredità da parte di chi, invece, ha sottoscritto, formalmente, la rinuncia all’eredità.

Tanto premesso, per tentare di scongiurare future complicazioni che possano inficiare la rinuncia all’eredità presentata dal chiamato, conviene, come ipotizzato, tagliare un angolo superiore dell’assegno per annullarlo rendendolo non riscuotibile, farne una copia, inviarlo al mittente con raccomandata A/R specificando che la richiesta di disdetta del servizio è stata trasmessa per errore solo dietro indicazioni fallaci degli addetti al contact center della società che forniva il servizio, nonché indicando gli effettivi eredi del defunto intestatario dell’utenza domestica a cui andrebbe accreditato l’importo dell’assegno bancario non trasferibile, annullato e restituito.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

31 Maggio 2024 · Giovanni Napoletano

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)