Disdetta affitto e proseguimento locazione senza contratto – Devo andarmene?


Contenzioso su contratto di locazione o di affitto





A Ottobre 2013 ho firmato un contratto d’affitto (4+4) per un piccolo appartamento nella periferia milanese: sono venuto a Milano per studiare.

Poco prima della scadenza dei 4 anni (maggio 2017) il proprietario mi ha inviato la diffida con la disdetta dell’affitto, dato che aveva bisogno della disponibilità dell’appartamento.

Gli ho chiesto tempo per cercarmi un’altra sistemazione, e mi ha assicurato non ci fossero problemi.

Così, diciamo, me la sono presa comoda.

Alla scadenza pattuita, comunque, ho continuato a vivere lì e ho pagato il canone nei mesi di novembre e dicembre 2017.

Dunque, siccome il proprietario non mi ha più parlato di andarmene, ho pensato ad un tacito rinnovo.

Ora, due giorni fa, invece, mi ha comunicato di dover lasciare l’appartamento, urgentemente, entro fine settimana.

Ma se ho continuato a pagare il canone nei mesi successivi alla diffida, non ho automaticamente rinnovato il contratto?

Devo andarmene? Cosa posso fare altrimenti?

Un contratto di locazione ha una data di scadenza che è fissata dalla legge e che le parti non possono ridurre: inoltre, alla sua scadenza, l’affitto si rinnova per un periodo di tempo uguale alla prima scadenza (altri 4 anni nel contratto 4+4, oppure altri 2 anni nel contratto 3+2).

Comunque sia il locatore che il conduttore possono impedire il rinnovo automatico dell’affitto inviando una disdetta prima della scadenza e facendola pervenire all’altra parte non meno di 6 mesi prima della scadenza.

Purtroppo, i successivi rinnovi del contratto di locazione non possono essere desunti da comportamenti taciti: per attivare un contratto di affitto è sempre necessario un contratto scritto che va, necessariamente, registrato all’Agenzia delle entrate.

Al contrario il contratto è inesistente.

Di questo avviso anche la Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza 29313/17, ha chiarito che la stipula o la rinnovazione tacita di un contratto di locazione non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall’accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l’azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto.

In parole povere, non basta che l’inquilino sia rimasto a vivere, dopo una diffida di rilascio inviata correttamente, nell’appartamento precedentemente concesso in locazione, anche se abbia continuato a pagare il canone, per configurare un rinnovo del contratto.

In tali casi, su richiesta del proprietario, è bene lasciare l’appartamento.

30 Gennaio 2018 · Piero Ciottoli


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