Cancellazione protesto cambiario in assenza di originale – Contratto di deposito a garanzia del beneficiario della cambiale protestata

Cancellazione protesto cambiario in assenza di originale – Contratto di deposito a garanzia del beneficiario della cambiale protestata












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Ho avuto un protesto cambiario e per cancellare il protesto levato da poco, dal momento che non la cambiale originale è andata smarrita, mi hanno consigliato di fare un deposito vincolato a favore del beneficiario della somma comprensiva di spese. Purtroppo nessuna banca da me contattata mi fa questo servizio: non ho altre procedure per cancellare il protesto perché la cambiale originale é andata persa e la Camera di Commercio non accetta dichiarazioni senza originale. Come risolvere?

Qualora il debitore protestato e censito come tale nel RIP (Registro Informatico dei Protesti) non fosse in possesso della cambiale protestata (perchè ad esempio, il titolo è andato smarrito), egli non può adempiere e ricevere quietanza del beneficiario insoddisfatto, ma può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del “certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dal depositario presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 290/1975).

Nel contratto di deposito costituito a favore di un terzo, si distinguono:

Il Depositante, colui che deposita a titolo di garanzia l’importo facciale del titolo cambiario;
Il Beneficiario, colui a beneficio e a garanzia del quale viene effettuato il deposito;
Il Depositario o agente, ovvero il soggetto terzo e indipendente rispetto al depositante e al beneficiario, che riceve dal depositante l’importo oggetto del contratto di deposito affinché custodisca tale importo e lo consegni al beneficiario.

Il depositario (noto anche in gergo tecnico come fiduciario) viene anche indicato con il termine anglosassone di “escrow agent”: per il contratto di deposito bancario costituito a favore di un terzo bisogna, dunque, rivolgersi ad un escrow agent, cioè ad una società fiduciaria (non a banche o finanziarie).

Come già accennato, l’escrow agreement o contratto di deposito a garanzia, è l’accordo mediante il quale alcuni beni come denaro, titoli, formule o documenti, vengono consegnati in deposito ad un escrow agent o depositario, il quale ha l’obbligo di custodirli e di consegnarli ad una determinata parte del contratto solo qualora questa abbia adempiuto correttamente.

La legge 124/2017 ha individuato anche il notaio, o un avvocato, quale possibile escrow agent.

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27 Marzo 2024 · Ludmilla Karadzic

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