Nel caso di multa per eccesso di velocità che prevede anche la decurtazione dei punti della patente e la sospensione della patente, si possono evitare entrambe le sanzioni accessorie omettendo di comunicare, così come richiesto nel verbale di contestazione (art.126 bis C.D.S) già notificato, i dati anagrafici e i dati della patente di chi era alla guida del veicolo il giorno dell'infrazione? si andrebbe incontro solo ad una seconda multa? grazie ...
Avviso di comunicazione dati patente del conducente: impugnare il verbale non basta. L'obbligo, posto a carico del proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente che ha commesso la violazione del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo, sanzionato autonomamente, che nasce dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20974/14. Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, quando si riceve una multa, il fatto di aver impugnato il verbale non esime dall'obbligo di comunicare, all'amministrazione che ha notificato la contravvenzione, anche i dati di chi era il conducente al momento dell'infrazione. Tale obbligo, infatti, rimane solo sospeso in attesa del deposito della sentenza di primo grado, dopodichè,, tornano a decorrere i 60 giorni di tempo per la comunicazione, senza bisogno di un ulteriore invito da parte dell'Amministrazione. Così, se ...
Com'è noto, in caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, qualora non sia stato possibile procedere, con la contestazione immediata, all'identificazione del trasgressore, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il ricorso avverso la violazione principale non elimina, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla Pubblica Amministrazione, obbligo che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicchè la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo. Il principio, dunque, che deve essere posto a base dell'interpretazione della norma è l'autonomia delle due condotte sanzionabili, quella ...