Decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza e ammenda da pagare [leggi tutto]
Nel luglio del 2016 sono stato fermato per guida in stato di ebrezza (tasso 0,98): ricevuto il decreto penale di condanna con pena detentiva convertita, mi ritrovo a dover pagare 2150 euro. Fino ad oggi non avevo mai ricevuto nessun modulo, nessuna richiesta o altro per pagare l'ammenda (tra l'altro dilazionata nel decreto penale in 21 rate). Oggi, ho ricevuto atto dai carabinieri in cui è stata fatta richiesta di riconvertire il tutto e di arrestarmi (se non pago l'intera somma entro 15 giorni) perché secondo loro, non sono riusciti a riscuotere il credito. Io però, non ho mai ricevuto nessuna richiesta ne mi è stato indicato modo per pagare. Oltre tutto, nell'atto datomi dai carabinieri, risulta errato anche il mio cognome, dove c'è una lettera errata. Cosa posso fare a parte rivolgermi al mio legale? ...
Risarcimento danni » nel giudizio civile è vincolante la sentenza penale di condanna [leggi tutto]
Nel giudizio civile di risarcimento danni è vincolante la sentenza penale di condanna. La sentenza del giudice penale, che pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 23633/14. Da quanto si apprende nella pronuncia appena riportata, in tema di risarcimento danni, non si può più contestare davanti al giudice civile la responsabilità accertata dal giudice penale, ma solo l'ammontare del risarcimento richiesto. Secondo quanto disposto dagli Ermellini, infatti, una volta che il giudice penale abbia accertato, in via definitiva, il reato, condannando l'imputato, ma rinviando al giudice civile per la quantificazione del risarcimento danni, non si potrà più mettere in ...
Contenzioso tributario - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e giudizio di ottemperanza [leggi tutto]
A far data dal primo giugno 2016, le sentenze di condanna (anche non passate in giudicato) al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notifica. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'amministrazione, alla prestazione di idonea garanzia. ...