Responsabilità patrimoniale dell’amministratore per debiti di una srl

Nelle società a responsabilità limitata per i debiti rispondono esclusivamente i soci, limitatamente al capitale conferito.












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Dopo il fallimento di una srl con decreto ingiuntivo senza opposizione cosa può andare incontro l’amministratore? Chi risponde del decreto ingiuntivo la società a responsabilità limitata pur non essendoci niente da pignorate? O l’amministratore con eventuali beni personali?

Nelle società a responsabilità limitata per i debiti rispondono esclusivamente i soci, limitatamente al capitale conferito.

Talvolta, è stato chiamato in causa l’amministratore della società, ma solo riguardo a debiti per imposta sul reddito societario, contributi previdenziali dovuti ai dipendenti, ritenute d’acconto effettuate sulle buste paga dei dipendenti e imposta sul valore aggiunto non versati: tuttavia, in tali occasioni, l’Agenzia delle Entrale e/o l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale erano riusciti a dimostrale che l’amministratore, pur disponendo di liquidità sufficiente, aveva dato priorità ad altre incombenze.

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26 Novembre 2018 · Ornella De Bellis

Ma se la srl è amministrata da una sola persona cioè unipersonale? A questo punto in caso di decreto ingiuntivo chi risponde, la Società cioè srl?

Dei debiti acquisiti dalla società ne risponde la società con i suoi beni e se il ricavato dell’azione esecutiva è insufficiente a coprire l’importo azionato, per l’esposizione residua ne risponde l’unico socio, sempre limitatamente al capitale conferito.

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26 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

Srl fallita: debiti fiscali,tributari equitalia eccetera che fine fanno? Cioè se la società ha fallito e non c erano beni e capitali per saldare i crediti chi risponde dei debito tributari se sono elevati tipo 290.000 euro? Parlo sempre di società a responsabilità limitata. Cioè se io solo capitale esempio e di 10 mila euro il restante come si salda dopo un fallimento?

Ancora una volta ribadiamo che, una volta acquisiti il capitale residuo eventualmente liquidato ai soci, nonché gli altri beni, mobili e immobili di proprietà del soggetto giuridico societario sottoposto a procedura fallimentare, il creditore si può mettere l’anima in pace. Più esplicitamente, i debiti residui dopo il fallimento vanno in gloria. Solo l’amministratore potrebbe essere chiamato a risponderne personalmente qualora avesse scientemente evitato, avendone la possibilità, di assolvere a particolari adempimenti, quali versamento di imposte, di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali a favore di dipendenti eccetera.

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27 Novembre 2018 · Simone di Saintjust

Di conseguenza per mancati versamenti d imposta di una srl fallita può rispondere l’amministratore? Ma con beni personali? Serve una condanna?

Stiamo parlando di condotte dell’amministratore ben circoscritte e di rilevanza penale (occorre cioè una condanna in sede penale).

Un esempio

Solo per portare un esempio, la Corte di Cassazione (sentenza 1738/2015) ha affermato che l’esistenza di beni della società che possano essere utilmente sottoposti a sequestro preclude la possibilità di sequestrare i beni degli organi sociali (ad esempio, i beni dell’amministratore).

Nella specie, si trattava di un procedimento penale a carico del rappresentante legale di una srl indagato per il reato di omesso versamento Iva, previsto e punito dall’articolo 10-ter del Decreto legislativo 74/2000.

In tale ambito, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente su alcuni beni mobili ed immobili di proprietà dell’indagato.

La Cassazione ha annullato il provvedimento in questione, ritenendo appunto che, prima di procedere al provvedimento cautelare per equivalente nei confronti dell’amministratore, è necessario tentare direttamente il sequestro sui beni societari, frutto dell’illecito.

Altro esempio (Cassazione sentenza 39437/2014)

L’assunzione della carica di amministratore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Nel caso in esame, la carica di amministratore della società a responsabilità limitata era stata assunta circa un mese prima della scadenza del termine di pagamento per il versamento (poi omesso) delle ritenute d’acconto operate dalla società.

Per i giudici di legittimità, inoltre, non si trattava di un debito verso l’erario particolarmente remoto o nascosto, poiché i versamenti dovuti erano relativi all’ultima dichiarazione con modello 770 e quindi bastava, prima di assumere la carica di amministratore, chiedere di visionare la documentazione fiscale più recente. Le verifiche, dunque, erano assai semplici e coincidevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica. E, anche ammesso che il nuovo amministratore, da poco subentrato nella carica, non avesse eseguito neppure tale elementare riscontro, si tratterebbe comunque di un fatto-reato addebitabile a titolo di dolo eventuale, quale sarebbe l’elemento psicologico di colui che (in ipotesi) diviene amministratore di una srl senza alcun previo controllo di natura puramente documentale almeno sugli ultimi adempimenti fiscali.

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27 Novembre 2018 · Annapaola Ferri

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