Nel testo è indicato: i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita.
Dopo la revoca dell’apertura di credito in c/c e la richiesta del pagamento del saldo con raccomandata a.r. la Banca non ha assunto altre iniziative e sono già trascorsi i 36 mesi: la fideiussione può considerarsi decaduta ai sensi dell’articolo 1957 del Codice Civile?
Solo dopo la chiusura del conto corrente da parte del debitore principale il credito vantato dalla banca verso il fideiussore risulta certo, liquido ed esigibile ed è quello il momento in cui scade l’obbligazione principale.
Pertanto, decorsi 36 mesi dalla chiusura del conto corrente decade la fideiussione.
Naturalmente l’eventuale decadenza della fideiussione ominibus nulla ha a che vedere con la prescrizione del credito preteso dalla banca con la richiesta del pagamento del saldo (messa in mora).
9 Agosto 2016 · Ornella De Bellis
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