DOMANDA
Mio padre ha un grosso debito con la banca, per questo debito ha ricevuto anni fa l’atto di pignoramento della casa: la casa dopo varie aste non è stata acquistata, quindi il debito non è stato mai estinto e recentemente ha ereditato, alla morte della madre, una quota pari a 1/3 della casa materna (divisa con altri due fratelli). Consigliato da alcuni parenti, si è recato presso il tribunale per fare la rinuncia all’eredità di sua madre, in modo che l’eredità non subisse pignoramento da parte della banca creditrice e, anche per non creare problemi ai suoi fratelli che vorrebbero vendere la casa e dividere i soldi del ricavato.
Ora ha chiesto anche a me e mia sorella di fare la rinuncia all’eredità della nonna. . vi chiedo se questo possa servire Oppure se la rinuncia all’eredità in questo caso è inutile. Inoltre io sto pensando di acquistare un piccolo appartamento, nel caso non rinunciassi all’eredità della nonna, risultare proprietario di una quota, mi creerebbe problemi per l’atto notarile? Cioè spese maggiori perché non sarebbe prima casa? Inoltre mio padre può annullare la rinuncia all’eredità se, come mi pare di capire forse è stato inutile fare? Grazie per la vostra risposta , spero di essere stata chiara. Saluti
RISPOSTA
Non è mai inutile, per un debitore che eredita, rinunciare all’eredità e far subentrare i propri figli (o altri parenti stretti), non debitori, come chiamati per rappresentazione.
Infatti i creditori personali del chiamato all’eredità che rinuncia potrebbero, nei cinque anni decorrenti dalla rinuncia, essere negligenti e non avvalersi dell’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia), secondo il quale se taluno rinunzia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia del chiamato debitore.
Chi eredita un immobile potrebbe perdere la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali prima casa per un immobile di interesse diverso dalla casa ereditata, a meno di non posticipare la dichiarazione di successione e l’accettazione formale dell’eredità al rogito notarile di acquisto dell’unità abitativa di interesse.
L’alternativa, per non correre il rischio di perdere le agevolazioni fiscali destinate all’acquirente di una casa di interesse, diversa da quella ereditata, è rinunciare all’eredità lasciata dalla nonna.
Il diritto di accettare l’eredità è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni (articolo 2946 del codice civile). In altre parole, il genitore rinunciante potrebbe comunque accettare l’eredità dopo la dichiarazione di rinuncia.
11 Settembre 2024 - Annapaola Ferri
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