Sono rimasto coinvolto in un sinistro stradale mentre ero a bordo di un ciclomotore: indossavo un casco cosiddetto a scodella, sono stato urtato da una vettura e finendo a terra ho riportato lesioni al volto, alla spalla e al corpo. La compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro si rifiuta di risarcire le spese da me sostenute per gli interventi chirurgici al volto, adducendo che le lesioni al volto sarebbero state evitate con l'uso di un casco regolare. Ha ragione? ...
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria esattoriale è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale se il debito con l'erario è stato contratto per scopi non estranei ai bisogni della famiglia. In pratica, l'iscrizione ipotecaria esattoriale è legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, circostanza che non può ritenersi dimostrata, nè esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa. in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia: anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità. Tuttavia, la relazione fra l'insorgenza di una obbligazione tributaria ed il soddisfacimento delle esigenze familiari non può dirsi sussistente ...
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale e quindi è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall'attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge. La sussistenza di esigenze familiari va esclusa solo in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Questo il principio di diritto che emerge dalla lettura della ...