I beni conferiti al fondo patrimoniale sono impignorabili solo per debiti del disponente di natura voluttuaria o speculativa
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale e quindi è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.
La sussistenza di esigenze familiari va esclusa solo in relazione a debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Questo il principio di diritto che emerge dalla lettura della sentenza 25543/2017 della Corte di cassazione.
5 Novembre 2017 · Carla Benvenuto
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