Nell'ambito di un sinistro stradale, per quanto riguarda la liquidazione per lesioni, in caso si fosse stipulata un'assicurazione contro gli infortuni, non è possibile cumulare l'indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell'ambito della copertura rc auto. In caso di incidente, il danneggiato non può chiedere i danni sia alla compagnia assicurativa privata, che lo copre in caso di infortuni non mortali, che al responsabile del sinistro stradale coperto da tutela rc auto. Il pagamento dell'uno, infatti, esclude quello dell'altro, o, al contrario, in caso di pagamento parziale dell'uno, si può chiedere all'altro solo la differenza residua. Ciò è quanto si evince dalla sentenza 13233/14 della Corte di Cassazione. Con la pronuncia in esame, infatti, gli Ermellini hanno chiarito che, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, vige il principio cosiddetto indennitario in base al quale l'indennizzo non può mai superare il danno effettivamente subito. Da ciò ne conviene che ...
Sono stato danneggiato in un sinistro stradale, ma i due veicoli coinvolti non sono più disponibili in quanto rottamati: dispongo delle foto dei danni subiti dal veicolo di mia proprietà e del modulo di Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) - meglio conosciuto come modulo di constatazione amichevole di incidente - sottoscritto dal proprietario del veicolo responsabile del sinistro. La mia compagniadi assicurazione, tuttavia, non intende risarcire il danno perchè i due veicoli (danneggiato e danneggiante) non sono disponibili per una perizia tecnica. Come mi devo comportare? ...