Dall’ipoteca su un immobile al pignoramento quanto tempo passa?

Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta, ipoteca giudiziale












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Vorrei capire se dopo una ipoteca messa ad un immobile al passaggio al pignoramento e’ automatico/quanto tempo passa tra le due fasi?

Sono debitore verso una persona all’estero di 12 mila euro ed ho una casa di proprietà che vale 150 mila euro (senza nessun mutuo, gia pagata) e sono preoccupato di perdere la casa.

Vorrei chiedere se uno viene informato che c’e un ipoteca sulla sua casa o riceve notifica che il creditore vuole mettere ipoteca,

Si puo contestare l’ipoteca? E una volta messa l’ipoteca quanto tempo viene dato per pagare?
Possono mettere un ipoteca anche senza notificarti?

E poi scusate, se mi pignorano la casa per 12 mila più spese, e poi va all’asta, la casa vale 150 mila euro, dopo la vendita e il pagamento dei debiti, cosa si fa della parte rimanente? I soldi avanzanti vengono dati al proprietario? (me)

L’ipoteca giudiziale è una misura cautelare disposta dal creditore sul bene immobile del debitore in base di un titolo esecutivo e non è necessariamente finalizzata all’espropriazione.

Per poter iscrivere ipoteca giudiziale il creditore deve ottenere una sentenza di condanna del debitore al pagamen­to di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento del danno.

Per questa ragione, in risposta al suo precedente intervento è stato riferito che è ben difficile che l’iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile del debitore possa avvenire “a insaputa” del debitore stesso.

Una volta iscritta ipoteca, il creditore non deve necessariamente procedere all’espropriazione del bene: il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile, infatti, comportano degli ulteriori costi (legali e di procedura) che il creditore può essere non disposto ad anticipare. Al creditore potrebbe bastare la garanzia di iscrizione ipotecaria che comporta il pagamento preventivo del debito in occasione dell’eventuale vendita del bene ipotecato.

Non ci si può opporre all’iscrizione di ipoteca giudiziale, ma, laddove ne ricorrano i presupposti, il debitore può opporsi al procedimento giudiziale che conduce alla sentenza di condanna. L’ipoteca può essere cancellata in ogni momento previo pagamento del debito (dunque, anche prima dell’eventuale vendita del bene).

In caso di azione esecutiva finalizzata all’espropriazione del bene, il debitore può, in sede di conversione del pignoramento, evitare la vendita forzata pagando al creditore quanto gli è stato riconosciuto in sentenza, più le ulteriori spese di procedura.

Naturalmente, il ricavato dalla vendita all’asta, al netto dell’importo assegnato al creditore, viene attribuito al debitore esecutato.

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30 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri

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