Mi è stato omologato un piano del consumatore il quale prevede il versamento di una quota mensile per tot mesi: l'Occ liquidatore ha già contattato la ditta, e tutto funziona regolarmente mi viene detratto ogni mese dal cedolino. Purtroppo, è successo che la ditta si è dimenticata una mensilità, come mi devo comportare? Ho provato a contattare l'OCC (organismo per la Composizione della Crisi) per vedere se potevo fare io il bonifico e mi ha risposto di sentire l'azienda, in quanto ho sottoscritto un piano e che io lo devo rispettare. Ma è compito mio vigilare sul piano? Il Liquidatore che ruolo ha se nemmeno controlla il regolare pagamento delle rate del piano? ...
Avendo contratto dei debiti che non riesco più a onorare vorrei fare ricorso alla legge 3/2012, ed, in particolare, alla possibilità di pervenire a un accordo con i creditori che sono 4. Di questi 4 creditori 3 sono banche e 1 privato. Però non mi sono chiare alcune cose. La prima è: Ho un mutuo ipotecario con debito residuo di 60.000 euro che pago abbastanza regolarmente (ho 3 rate in arretrato); posso chiedere la riduzione dell'importo residuo per esempio a 40.000 euro oppure rientrerebbe nell'accordo solo 1.500 euro di arretrati? Il resto dei debiti sono 50.000 con una banca e 20.000 con l'altra, si potrebbe proporre un accordo per 30.000 e 12.000 per esempio. Nel caso non venisse accettato l'accordo dai 2/3 dei creditori possono, nel caso non si giungesse a un accordo, pignorare la casa che ha un valore di mercato di circa 120 mila anche se è ipotecata ...
Il decreto legge 83/15 stabilisce che il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In pratica, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12. L'omissione del riferimento al possibile esercizio di tale facoltà, sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile. ...