Il precetto deve far riferimento alla possibilità del debitore di intraprendere le procedure sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 cosiddetta salva suicidi)
Il decreto legge 83/15 stabilisce che il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In pratica, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12.
L'omissione del riferimento al possibile esercizio di tale facoltà, sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile.