Covid e restrizioni – Cosa fare se il volo viene cancellato?





Le tutele per i passeggeri europei in caso di cancellazione del volo si applicano ai voli fra due aeroporti comunitari con compagnia aerea comunitaria





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Ho prenotato un volo per il 30 Dicembre ma la compagnia con la quale ho optato sta già cancellando decine di voli e non sono molto sicuro che riuscirò a partire.

Cosa fare se il volo viene cancellato?

Continuano i problemi per chi ha deciso di approfittare delle vacanze di fine anno per tornare a viaggiare e prendere l’aereo: solo il 28 dicembre sono stati cancellati oltre tremila voli e nella giornata di oggi ne sono già stati sospesi oltre duemila.

Le compagnie aeree hanno attribuito molti cambi di programma al coronavirus, motivo per cui alcuni addetti ai lavori sono, tra l’altro, in isolamento o in quarantena.

Nelle prossime settimane verranno cancellati in Italia almeno 2.800 voli a causa del calo del traffico, dovuto alle nuove restrizioni introdotte dai Paesi.

Una decisione che riguarderà, secondo il giornale di via Solferino, circa 500mila persone che negli ultimi mesi hanno prenotato tratte nazionali e internazionali.

Rimanere a terra non significa però perdere i soldi spesi per il biglietto aereo.

In alcuni casi, il passeggero può chiedere il rimborso o approfittare di una soluzione alternativa, come ricorda l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in un’apposita sezione del suo sito.

Le tutele per i passeggeri europei in caso di cancellazione del volo sono frutto del Regolamento europeo 261/2004 e, come si legge sul sito dell’Enac, si applicano “ai voli in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario ma con destinazione in un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale”.

Per poterne usufruire, la persona in questione deve avere una prenotazione confermata, un biglietto aereo e – tranne in alcuni casi che poi vedremo – presentarsi al check-in nei modi e nei tempi indicati.

Se tutti questi requisiti sono rispettati, ricorda Enac, in caso di cancellazione il passeggero può scegliere tra tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile o in un’altra data conveniente per il passeggero.

Può inoltre ricevere assistenza, compresa un’eventuale sistemazione in albergo e, in alcuni casi, una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro.

Il risarcimento non è tuttavia dovuto se sussistono determinate condizioni che prescindono, per esempio, dalla scrupolosità della compagnia aerea. È il caso, per esempio, di condizioni meteorologiche avverse, scioperi o imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza.

Il passeggero non ha diritto alla compensazione, ricorda l’Enac, nemmeno se è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso o “nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza, nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due or prima rispetto all’orario”.

Nessun risarcimento nemmeno se la compagnia aerea ha dato l’avviso della cancellazione “meno di sette giorni prima, nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto”.

Se il volo viene cancellato e si hanno difficoltà a contattare la compagnia aerea, Altroconsumo suggerisce di mandare una Pec, così da dimostrare di aver agito per tempo.

In casi di questo tipo, l’associazione fornisce inoltre una prima consulenza gratuita. Per mettersi in contatto con gli esperti, è necessario compilare l’apposito form sul sito, inserendo tutti i dati richiesti, e aspettare di essere ricontattati.

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29 Dicembre 2021 · Andrea Ricciardi

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