Coronavirus: possibile la sospensione delle rate dei finanziamenti per chi si trova in difficoltà – Tutti i dettagli





Emergenza coronavirus o virus covid19, sospensione pagamento rate mutuo e prestiti





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Devo pagare le rate di un prestito, ma sono disoccupato a causa dell’emergenza Coronavirus: vorrei sapere se c’è la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per questo periodo.

Potete aiutarmi?

In alcuni casi, se si rientra in determinati parametri, è possibile sospendere, non automaticamente, le rate di finanziamenti o prestiti per la durata dell’emergenza Covid19 (Coronavirus).

Dunque, possono richiederla solo i consumatori titolari di contratti di credito che, come effetto dell’emergenza Covid-19 (a partire dal 21 febbraio 2020 e sino al 30 giugno 2020), si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
  • Eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

E’ bene precisare che la sospensione non sarà automatica, ma deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate.

La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ma in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.

Inoltre, è bene sapere che si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti (ma anche della Cessione del quinto dello stipendio, seppur a determinate condizioni) stipulati fino al momento in cui è lanciata la moratoria, a condizione che i contratti siano di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e di una durata superiore a sei mesi.

E infine, ma non secondario, la sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.

Cosa accade in seguito alla sospensione?

Purtroppo a stabilirlo sarà la singola finanziaria che può scegliere la determinazione della modalità di sospensione che potrà riguardare, alternativamente:

  • il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
  • il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento).

Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.

STOPPISH

20 Aprile 2020 · Andrea Ricciardi

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Coronavirus: possibile la sospensione delle rate dei finanziamenti per chi si trova in difficoltà – Tutti i dettagli. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.