Condominio » Costituzione regolare dell’assemblea e validità delle deliberazioni





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Immobile costituito da 4 condomini, di cui due hanno maggioranza dei millesimi e convocazione di assemblea in cui si deve deliberare se fare o mento bonus facciate: in assemblea, essendo presenti 4 condomini, due hanno espresso il consenso, che hanno maggioranza dei millesimi, i rimanenti due si sono opposti.
So, da profano, che per deliberare occorre la maggioranza dei millesimi ma anche il voto delle ” teste ” . le teste sono pari. In conclusione la delibera deve essere annullata. è vero? grazie.

Alla domanda posta risponde l’articolo 1136 del Codice Civile: l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni in materia di tutela delle destinazioni d’uso, innovazioni, videosorveglianza nonché approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e impiego del residuo attivo della gestione (articolo 1135 codice civile, comma primo, numero tre), devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La delibera in questione, dunque, sembra essere affetta da nullità: nullità che dovrà essere eccepita in tribunale qualora l’amministratore decidesse di adottarla.

STOPPISH

19 Aprile 2021 · Tullio Solinas

Condominio rappresentato da 4 soggetti. convocata la assemblea soltanto due condomini sono presenti che detengono la maggioranza dei millesimi. Il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita non ottemperando, forse che occorreva un terzo dei partecipanti. forse sbaglio. grazie

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

Lei non specifica se si trattava di prima o seconda convocazione: in ogni caso, nella fattispecie, sono intervenuti tutti i condomini con la totalità dei millesimi, e quindi l’assemblea è stata regolarmente costituita. Tuttavia la deliberazione è nulla perché per l’approvazione è sempre necessaria la maggioranza dei presenti.

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19 Aprile 2021 · Rosaria Proietti

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