Spese sostenute per la sepoltura del defunto e implicazioni sulla rinuncia all’eredità

Per la Suprema Corte non ricorre accettazione tacita dell'eredità se il chiamato paga la sepoltura del defunto con risorse finanziarie proprie


DOMANDA

Mio padre ha pagato (con denaro proprio) il loculo per la sepoltura di mio nonno: nella scrittura privata per la concessione comunale, però, in modalità precompilata dal comune compare la scritta “firma dell’erede”.
All’atto di sottoscrizione, mio padre ha fatto presente che lui avrebbe rinunciato all’eredità e quindi non poteva essere identificato come erede, e ha espresso le sue rimostranze sull’apporre la sua firma sotto quella scritta. L’impiegato comunale gli ha detto che si trattava solo di una formalità e che il modulo della scrittura privata non ammetteva modifiche, quindi anche se c’è scritto “erede” si intende “erede chiamato”. Così papà ha firmato ma teme che possa configurarsi come accettazione dell’eredità. Può stare tranquillo? È una situazione spinosa perché spesso le incombenze del lutto, avendo tempi strettissimi e richiedendo anche moralmente il loro adempimento, espongono i chiamati ad atti che potrebbero avere conseguenze dal punto di vista dell’accettazione.


RISPOSTA

L’articolo 476 del codice civile dispone che si verifica accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: tuttavia, i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 4320/2018, hanno stabilito che il pagamento delle spese funerarie del de cuius non costituisce accettazione tacita dell’eredità, se si utilizzano risorse finanziarie proprie del chiamato (ma, piuttosto, il pagamento delle spese funerarie del defunto con risorse proprie del figlio chiamato all’eredità va considerata, esclusivamente, come espressione di un obbligo morale).
Peraltro, va ricordato, che il creditore del chiamato all’eredità che rinuncia, può invocare, entro cinque anni dalla rinuncia, l’applicazione dell’articolo 524 del codice civile, in base al quale il creditore del chiamato rinunciante può farsi autorizzare da un giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato.
Se, invece, è il creditore del defunto che vuole dimostrare l’accettazione tacita del chiamato che ha rinunciato all’eredità (per obbligarlo al pagamento dei debiti del defunto), allora il creditore del defunto dovrebbe essere al corrente della sottoscrizione, in qualità di erede, della scrittura privata per la concessione comunale del loculo da parte del chiamato ed, inoltre, dovrebbe anche dimostrare che il pagamento è avvenuto con risorse prelevate dall’eredità. Insomma, si tratterebbe sempre, per il creditore insoddisfatto del defunto, di un’azione giudiziale abbastanza ostica da portare a termine con una sentenza favorevole.
Il nipote il linea retta del defunto, per concludere, dovrebbe essere consapevole che qualora il proprio genitore rinunciasse all’eredità del padre, egli subentrerebbe al proprio genitore rinunciante per rappresentazione: in altre parole, anche il nipote il linea retta del defunto dovrà decidere se accettare o rinunciare all’eredità del nonno.


6 Giugno 2024 - Giorgio Martini


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