Rinuncia eredità e voltura utenze intestate al defunto

Il chiamato all’eredità che ha rinunciato, se non convivente col defunto, non può richiedere la voltura in qualità di erede dell’intestatario premorto





Ieri avevo posto una domanda, ovvero se dopo aver rinunciato all’eredità si corresse ancora il rischio di accettazione tacita: mi è stata data una risposta esauriente, ma avevo dimenticato di specificare che la casa dove viviamo io e mia madre è di mio proprietà, in quanto mi era stata donata due anni fa. Mio padre è morto nel 2022. E le utenze le aveva intestate lui. Penso che sia mia diritto fare le volture in quanto proprietario (luce gas acqua immondizia).

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La voltura (che ha dei costi minori rispetto al subentro, oltre al fatto che non si verificano interruzioni nella fornitura) è riservata ai conviventi dell’intestatario: al coniuge, ai familiari, ai soggetti uniti civilmente, e ai conviventi di fatto. Ma anche, eventualmente, all’erede del defunto non convivente con quest’ultimo (voltura umana). La voltura umana ha dei costi pressoché nulli.

Ebbene, il chiamato all’eredità che ha rinunciato, se non convivente con il defunto, non può richiedere la voltura in qualità di erede dell’intestatario premorto (infatti non è erede e dichiarandosi tale rischia l’accettazione tacita dell’eredità. Il chiamato all’eredità che ha rinunciato, se non conviveva anagraficamente con l’intestatario deve, purtroppo, procedere con il subentro – a cui ha sicuramente diritto come proprietario dell’immobile a cui sono allacciate le fornitura di acqua, gas, elettricità e di fonia/connessione dati – ma che presenta dei costi maggiori rispetto alla voltura e prevede anche i disagi legati alla disalimentazione e successiva ri-alimentazione delle forniture. Se, invece, conviveva con l’intestatario defunto, il chiamato all’eredità rinunciatario può richiedere la voltura in qualità di familiare (accollandosi anche l’onere di saldare le ultime bollette intestate al defunto). Oppure in qualità di coniuge superstite.

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28 Maggio 2022 · Giorgio Martini


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