Il codice civile esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene concessogli in comodato, prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione del bene, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti. Risulta implicitamente esclusa dalla norma la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. il comodatario che, al fine di utilizzare il bene concessogli in comodato, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. In particolare, ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso ...
Contratto di comodato precario e non precario - Ambiti di applicazione e problemi di interpretazione Secondo il codice civile, il comodatario è obbligato a restituire il bene concessogli in comodato alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando egli abbia cessato di servirsene in conformità per gli scopi previsti dal contratto. Quando sopravviene una urgente ed imprevista esigenza, il comodante può esigere la restituzione immediata del bene. Nel caso in cui non sia stato concordato un termine, né questo risulti desumibile dall'uso a cui il bene doveva essere destinato, invece, l'istituto viene definito come comodato precario. Quando il bene è concesso in comodato precario, il comodatario è tenuto a restituirlo appena il comodante lo richiede. Capita spesso che il bene, destinato ad abitazione familiare, sia concesso in comodato ad uno dei coniugi ed ancora più spesso capita che il giudice, in sede di procedimento di separazione personale ...
In materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario non è configurabile, a carico di quest'ultimo, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con il coniuge obbligato in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all'estero per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Il principio di bi-genitorialità non ...