Diritto al rimborso delle spese straordinarie per il figlio effettuate dal coniuge affidatario nel caso di mancata concertazione preventiva con il coniuge obbligato

In materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario non è configurabile, a carico di quest'ultimo, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con il coniuge obbligato in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all'estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Questo il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 12013/16.

13 Giugno 2016 · Roberto Petrella


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