Diritto al rimborso delle spese straordinarie per il figlio effettuate dal coniuge affidatario nel caso di mancata concertazione preventiva con il coniuge obbligato


In materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario non è configurabile, a carico di quest’ultimo, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con il coniuge obbligato in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del figlio mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Questo il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 12013/16.

13 Giugno 2016 · Roberto Petrella

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!







Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!


Costa sto leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Diritto al rimborso delle spese straordinarie per il figlio effettuate dal coniuge affidatario nel caso di mancata concertazione preventiva con il coniuge obbligatoAutore Roberto Petrella Articolo pubblicato il giorno 13 Giugno 2016 Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 Classificato nelle categorie , , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)