Come rottamare un’auto su cui è iscritto fermo amministrativo?





Il veicolo su cui grava fermo amministrativo non può essere alienato, né rottamato.





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Un mio carissimo amico ha una carrozzeria ed effettua soccorso stradale: si ritrova ad avere nel proprio parcheggio auto delle macchine altrui ormai incidentate e in pessime condizioni con i rispettivi titolari che, non solo non hanno mai pagato il soccorso stradale, addirittura neanche vengono a ritirare la macchina a causa del fermo amministrativo. Lui si chiede, quindi, dopo anni che le macchine stanno sotto il sole e la pioggia, dopo che ormai il loro valore di mercato è pari a zero, come poter quanto meno rottamare queste macchine, anche sostenendo i costi di demolizione? Serve l’autorizzazione di equitalia? E se a una richiesta di tal genere equitalia non dovesse mai rispondere? Il suo eventuale silenzio può essere inteso, dopo qualche giorno, come un silenzio-assenso? Aspetto vostra cordiale risposta. Grazie. Saluti.

Il veicolo su cui grava fermo amministrativo non può essere alienato, né rottamato.

Tuttavia, secondo l’articolo 2756 del Codice Civile, i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore, pertanto, può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Inoltre, dopo tre anni consecutivi di omesso versamento della tassa automobilistica, il veicolo deve essere radiato dal PRA. Così stabilisce l’articolo 96 del Codice della strada.

Articolo 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Concludendo, il suo carissimo amico può far valere il credito maturato verso ciascuno dei proprietari dei veicoli abbandonati presso il proprio parcheggio e, invocando l’articolo 2756 del codice civile procedere a vendere e successivamente demolire il veicolo. Oppure, sulla base di quanto disposto dall’articolo 96 del CdS il suo carissimo amico può verificare (e nel caso sollecitare) la radiazione dei veicoli abbandonati in sosta sulla sua proprietà e, una volta radiati, procedere alla loro demolizione.

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11 Ottobre 2017 · Giuseppe Pennuto

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