Coerede escluso (pretermesso) da un testamento ritenuto falso [leggi tutto]
Siamo due fratelli e l'altro fratello è indebitato con l'Agenzia delle Entrate: alla morte di mio padre vedovo, ho prodotto un testamento falso in base al quale mio padre ha lasciato tutto a me e mio fratello ha fatto acquiescenza per la lesione della quota legittima. Fuori di questo ci siamo accordati che un appartamento andrà a suo figlio. Lui avrebbe pagato le spese: io però non ho rispettato il patto e ho venduto l'appartamento. Ora mio fratello minaccia di fare annullare il testamento perché falso e di chiedere la ripartire ex novo dell'eredità paterna secondo la normativa vigente. Le sue quote verrebbero poi pignorate dall'Agenzia delle Entrate. Mi ha chiesto 60 mila euro, ovvero il ricavato dalla vendita dell'appartamento). Voi cosa mi consigliate di fare? ...
Si premette che il testatore nell'anno 1996 ha concesso ai 2 figli una liberalità in danaro (donazioni): poi, nel 2001 fu redatto testamento olografo in cui il coniuge veniva nominata erede universale in quanto i 2 figli avevano già ricevuto la loro quota di legittima. Nel 2010 nuovo testamento senza revocare il precedente in cui nomina il coniuge usufruttuario (GIà PREMORTO), un figlio e 2 nipoti (figli del figlio pretermesso) nudi proprietari escludendo totalmente l'altro figlio pretermesso in quanto oberato da debiti. Il creditore può avviare azione giudiziale per il ripristino della quota di legittima già spettante al pretermesso? Ciò riferito, come si devolverebbero le quote di eredità? Un terzo disponibile, un terzo a un figlio e l'altro terzo al creditore. Ma se questi non chiede il ripristino della legittima, questa può accrescersi all'altro figlio e/o anche ai nipoti? ...
L'articolo 557 del codice civile, comma 1, nell'occuparsi dei soggetti che possono chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima (quota riservata), stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Per giurisprudenza consolidata sappiamo che il creditore del legittimario che accetta l'eredità (pura e semplice) può essere senz'altro incluso, in riferimento all'articolo 557 del codice civile, fra gli aventi causa e al creditore deve, pertanto, riconoscersi la titolarità dell'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata ai legittimari, che è l'unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive. L'azione surrogatoria, in particolare, non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore stesso che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il ...