Tizio A deve allo stato somma x e vive solo ed esclusivamente di pensione, a tutt’oggi riceve una trattenuta del quinto dello stipendio di euro tot dal primo gennaio 2006. Tutto questo con sentenza di tribunale e versamento mensile trattenuto dall’inpdap, versato sul capo …. ecc ecc. domanda: alla morte di A i figli e la moglie faranno rinuncia all’eredità, lo stato potrà rivalersi sulla pensione di reversibilità anche se da quanto ho letto su alcune vostre risposte quest’ultima spetta anche con rinuncia all’eredità?
Ha letto bene: la pensione di reversibilità si acquisisce “iure proprio” e non “iure successionis“, pertanto, se il coniuge superstite (o chi ne ha diritto) rinuncia all’eredità, la pensione di reversibilità non potrà essere più gravata dal pignoramento del quinto per i debiti del “de cuius” verso lo Stato.
Se il coniuge superstite (o chi ne ha diritto) non rinuncia, la quota pignorata dovrà comunque essere oggetto di revisione per la contrazione dell’importo netto e per la verifica di compatibilità della pensione residua rispetto al minimo vitale.
24 Aprile 2012 · Piero Ciottoli
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