Chiusura di una società in accomandita semplice – Come il socio accomandante risponde dei debiti accumulati dalla società
In una società in accomandita semplice (sas) i soci accomandanti rispondono solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata).
Mio marito insieme al papà e alla mamma ha una società in accomandita semplice con un totale di cinque dipendenti, nella quale risulta socio accomandante.
La società negli ultimi 5 anni ha chiuso bilanci in perdita accumulando debiti con erario, il lavoro c’è, ma non basta a coprire tutte le spese (stipendi, servizi, erario..), di conseguenza il debito con l’erario continua ad aumentare.
Ritiene valida l’opportunità di continuare l’attività da solo chiudendo la vecchia ed in che modo riuscire a liberarsi dai debiti della vecchia società.
In una società in accomandita semplice (sas) i soci accomandanti rispondono solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata); i soci accomandatari, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti della società.
Il socio accomandante, pertanto, in assenza di eventuali ed ulteriori vincoli o garanzie prestate, può recedere dalla sas rimanendo obbligato solo per i debiti accumulati dalla società fino al momento del recesso ed al massimo per la quota a suo tempo conferita.
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11 Marzo 2016 · Roberto Petrella