Chi è erede dell’auto non indicata esplicitamente nel testamento?

Il testamento della madre poi defunta è impugnabile per lesione della legittima. Il testamento del padre andrebbe sottoposto a vaglio di legittimità


DOMANDA

Mia madre e’ deceduta e per testamento ha lasciato una casa a mio fratello e nominato erede universale mio padre. A me niente. Ma va bene così. Per l’automobile, che sarebbe andata a mio padre, non e’ stato fatto il passaggio di proprietà. Qualche mese dopo mio padre è deceduto. Ha lasciato il testamento dove ha asciato e me una casa e nominato erede universale mio fratello. L’auto non e’ mai stata nominata. Ora. non essendo mai stata nominata nel testamento, l’auto e’ di mio fratello (erede universale) o è anche mia?


RISPOSTA

In base all’articolo 588 del codice civile, le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede , se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
E’ bene tuttavia aggiungere che un testamento che designa come erede universale il coniuge, destinando una immobile ad uno dei figli e lasciando l’altro figlio completamente pretermesso (senza beni ereditari) è impugnabile per lesione della quota di legittima: infatti la genitrice avrebbe dovuto lasciare 1/4 dell’intero patrimonio al coniuge, 1/4 a ciascuno dei figli e poi avrebbe, al massimo, potuto assegnare 1/4 dell’intero patrimonio (la quota disponibile al defunto, da lasciare a chiunque, tramite testamento) al coniuge. In conclusione, un testamento non impugnabile avrebbe distribuito così il patrimonio del de cuius: 1/2 al coniuge ed 1/4 dei beni ereditari a ciascuno dei due figli. Si consulti, allo scopo, questo articolo.

Ma se le cose stanno bene al figlio pretermesso devono stare bene a chiunque, meno che ad un eventuale figlio maggiorenne del figlio ingiustamente escluso dalla successione (pretermesso). In un tale scenario il veicolo sarebbe di proprietà del coniuge della defunta, anche senza formalizzazione del passaggio di proprietà e successiva registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A questo punto, il patrimonio del genitore tramite testamento avrebbe dovuto essere definito così: 1/3 a ciascuno dei figli ed 1/3 disponibile. Pertanto al massimo i 2/3 sarebbero andati al figlio (A) nominato erede universale ed 1/3 al figlio pretermesso dalla propria madre deceduta (B).
In questa ottica, se l’appartamento lasciato al figlio B copre 1/3 dell’intero patrimonio detenuto dal genitore al momento della morte, l’automobile del defunto passa al figlio A. Altrimenti, bisognerebbe impugnare il testamento e ridistribuire le quote del patrimonio, auto compresa, secondo la normativa vigente (1/3 a B e 2/3 ad A), e quindi in base a tale distribuzione si capirebbe chi dei due figli A e B eredita il veicolo che fu intestato alla madre.


3 Dicembre 2024

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