La notifica della cessione del credito e le implicazioni per il debitore [leggi tutto]
Come sappiamo il creditore C (tipicamente una banca o una finanziaria) che ha erogato il prestito al debitore D, può cedere il suo credito ad un soggetto terzo che indicheremo con T (tipicamente una società di recupero crediti). In un simile contesto, il creditore C viene indicato come creditore cedente, al soggetto T che acquisisce il credito ci si riferisce come creditore cessionario, mentre il debitore D è il debitore ceduto. Il prestito erogato dal creditore C al debitore D e poi ceduto al soggetto terzo T, si identifica con il termine di credito ceduto. In base a quanto disposto dal codice civile (articolo 1264) la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli é stata notificata. La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con ...
Un credito derivante dal mancato pagamento di una carta revolving è stato ceduto dalla società titolare di detto credito ad altra società che pertanto ha inviato una richiesta di pagamento. Ho letto che nella maggior parte dei casi i crediti insoluti vengono ceduti non per il loro valore nominale ma per importi forfetari e comunque assai inferiori alla somma originaria. Tutto questo senza che il debitore ceduto venga edotto in ordine al reale importo oggetto della cessione. In caso di azione giudiziaria (decreto ingiuntivo) la società cessionaria agisce per l'intero credito e non per la somma effettivamente pagata per la cessione. Mi chiedo allora quali siano i mezzi per il debitore per contestare la pretesa (non l'esistenza del credito ovviamente) ovvero se è suo diritto, anche dinanzi al Giudice, chiedere che quest'ultimo imponga alla cessionaria di esibire i documenti relativi all'acquisto del credito e soprattutto al suo effettivo ammontare. ...
Sono in contatto con una società di recupero crediti Z che mi ha inviato per email una lettera di cessione del credito dalla quale risulta che la società cessionaria A, titolare del credito, ha dato incarico ad un'altra società B per la gestione e riscossione del suddetto credito; da tale documento però, nonostante risulti che ogni eventuale pagamento debba essere indirizzato ad A, non vi è nessuna traccia della società Z; quest'ultima asserisce di essere stata incaricata da B per la gestione del credito. La mia domanda è: hanno l'obbligo di fornirmi un documento a prova di questa affermazione oppure no(visto che il pagamento deve comunque essere indirizzato al cessionario)? ...