Cessione del Quinto o Prestito Delega?





Cessione del quinto





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Mi trovo in una situazione nella quale mi vedo costretto a ‘rimandare’ a qualche anno l’aggressione da parte di una banca ed equitalia sul mio stipendio da dipendente privato di circa 1300 euro/mese.

I miei debiti sarebbero impossibili da sanare in questo momento. Non possiedo proprietà di alcun genere.

Mi potrebbe tutelare la richiesta della cessione di un quinto dello stipendio oppure un prestito-delega? Potrebbero aggredire il mio stipendio ugualmente?

Il fatto di essere invalido civile riconosciuto oltre i 2/3 per una malattia non curabile (e dover far fronte a costose visite specialistiche non di certo rimborsate), potrebbe in qualche modo costituire una difesa?

Il giudice, a fronte di una richiesta di pignoramento dello stipendio del debitore da parte della banca, deve esclusivamente valutare se, innanzitutto, è in corso un altro pignoramento avviato da un privato, da una finanziaria o da un’altra banca.

In tale circostanza, infatti, lo stipendio non può subire un’ulteriore ritenuta del quinto. Gli altri creditori per la stessa tipologia di debito (ordinario) dovranno allora attendere in fila il proprio turno secondo l’ordine cronologico di avvio dell’azione esecutiva come avviene, in pratica, nei negozi con un solo commesso ed un dispositivo elimina code.

Dopo questo primo accertamento il giudice deve prendere carta e penna ed una calcolatrice, e sempre avvalendosi dell’ausilio del datore di lavoro, deve verificare se il 20% (il quinto massimo) disposto a favore della banca, sommato a:

  1. una eventuale cessione del quinto in corso (cessione del quinto e non prestito delega);
  2. un eventuale pignoramento per debiti esattoriali (Equitalia) in corso;
  3. un eventuale pignoramento per debiti alimentari in corso (parenti stretti in stato di indigenza o coniuge separato);

superi, o meno, il 50% dello stipendio netto del debitore. Se ciò accade, la quota destinata alla banca viene diminuita (e potrebbe addirittura annullarsi) dal massimo del quinto che può essere concesso, all’importo che consente di lasciare il debitore pignorato con almeno il 50% del proprio stipendio netto.

Questi sono gli elementi su cui deve basarsi l’operato del giudice, pena il ricorso del creditore. In altre parole, il giudice non ha la discrezionalità per esaminare ulteriori elementi quali lo stato di salute del debitore o il suo obbligo di dover far fronte al pagamento del mutuo o dell’affitto o quant’altro.

Ora, tutto questo vuol dire che l’eventuale richiesta (e concessione) di una cessione del quinto non risolverebbe il suo problema. Le trattenute destinate alla banca creditrice e alla finanziaria cessionaria del quinto coprirebbero, insieme, solo i 4/10 dello stipendio netto e resterebbe spazio, addirittura, per un altro decimo a favore di un ulteriore creditore esattoriale o alimentare.

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20 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic

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