DOMANDA
Sono pensionato Inps (ex Inpdap) con un pignoramento presso terzi sulla pensione Inps da parte di una Finanziaria. Ho alcuni immobili di proprietà che, mio malgrado non posso sfruttare causa di occupazione di terzi, tutt’ora in contenzioso sebbene io abbia ricevuto ragione in prima istanza. Sugli immobili ovviamente ci sono i tributi da pagare, circa 3900 euro che però non verso da diversi anni per difficoltà economiche; per giunta ho anche qualche perdenza con l’AdER.
Ora, il motivo del presente quesito è questo: sono titolare di c/c un postale; ho richiesto il rinnovo della Cessione del Quinto Pensione che verrà accreditato in questo conto corrente. Quando l’accredito è visibile vorrei prelevare quasi tutto con un assegno postale non trasferibile intestato sia a me che a mia moglie (che nulla ha a che vedere con le problematiche dette) è versare l’assegno in un libretto postale da aprire per la circostanza per spese ripristino “vita” conseguente l’alluvione del 2023 che ci ha messo a terra. Però, nella preoccupazione sorgono diversi quesiti: nell’evenienza che detti gli Enti possano intervenire sul conto corrente, possono anche intervenire sul libretto postale? Io, però, essendo segnalato in banca dati per il pignoramento presso terzi posso comunque aprire un libretto postale? Oppure potrebbe essere tutto più semplice che il libretto sia intestato ad una sola persona (coniuge moglie), o questo desterebbe sospetti?
RISPOSTA
Ipotizzando che la coppia di coniugi abbia adottato un regime patrimoniale di separazione dei beni, il problema segnalato si può aggirare ritirando a più riprese piccoli importi, in contanti – dal conto corrente di accredito dell’importo complessivo relativo al rinnovo del prestito dietro cessione del quinto della pensione intestato al debitore – da riversare sul conto corrente semplice (o libretto postale o carta di credito prepagata con IBAN intestato al coniuge non debitore.
E’ evidente che se il coniuge debitore apre un libretto postale (cosa possibile anche se l’intestatario ha subito un pignoramento) il rischio temuto non si elimina dal momento che anche il libretto postale è espropriabile, fino a concorrenza del credito azionato, dal creditore dell’intestatario.
4 Dicembre 2024 - Chiara Nicolai