Cessione del credito e accordo con il creditore – Ulteriori chiartimenti

Accordo a saldo stralcio e debito rinunciato, centrale rischi banca d'italia












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A proposito della mia domanda del giorno 8 marzo ultimo scorso, comunico che la Banca IFIS che ha acquistato il mio debito mi ha inviato via mail il Piano di rientro/Accordo transattivo, nel quale viene riportato sia l’importo totale dovuto 68 mila euro // Importo totale accordato 48 mila euro.

Il tutto spalmato in vent’anni senza interessi, pagherò una rata molto bassa per i primi 10 anni e poi un po più alta in seguito. Ora, io ho intenzione di firmare e accettare perchè mi sembra abbastanza vantaggioso, sopratutto perché non potrei in questi anni rischiare un pignoramento dello stipendio. Il fatto che nella comunicazione ci sia scritto anche l’importo originario non è importante ai fini della successiva liberatoria, è solo allora che dovrò “pretendere” nero su bianco che la somma da me pagata estingue totalmente il debito, è corretto?

Inoltre ho letto nella comunicazione che il presente accordo non ha effetto novativo, ma non ho ben capito cosa significa.

Inoltre telefonicamente mi è stato detto che la banca cessionaria non può iscrivermi nei sistemi di informazione creditizia ma deve obbligatoriamente per legge, fare la segnalazione in banca d’Italia perché il debito supera i 30.000 euro. Cosa significa questo?

La cessionaria non aderisce ad un Sistema di Informazioni Creditizie private (CRIF, CTC, Experian), ma deve obbligatoriamente aggiornare, in quanto sottoposta a vigilanza da Banca d’Italia, la posizione debitoria alla Centrale Rischi (CR) già preesistente in virtù del credito di 60 mila euro passato, inevitabilmente, a sofferenza.

Ora, l’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito, estingue l’obbligazione.

In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

Pertanto, è importante che nell’accordo transattivo stipulato si faccia riferimento all’articolo 1236 del codice civile con il quale il creditore rinuncia, in pratica, ai 20 mila euro di differenza fra il credito nominale ed il rimborso pattuito con l’accordo transattivo: altrimenti, fra vent’anni lei risulterà censito in CR con un debito residuo di 20 mila euro, invece che con una posizione debitoria completamente estinta.

Normale che la liberatoria verrà rilasciata solo dopo il versamento dell’ultima rata del piano di rientro, ma l’accordo transattivo sottoscritto deve prevedere fin d’ora la clausola espressa relativa al debito rinunciato: nessuno può prevedere chi sarà fra vent’anni il suo creditore (i crediti vengono ceduti e le finanziarie cambiano assetto e denominazione sociale). E lei (o chi per lei) solo con un accordo chiaro e dettagliato potrà pretendere la liberatoria, ed il conseguente aggiornamento della posizione censita in CR, per un credito completamente estinto.

Cosa vuol dire che l’accordo non ha effetti novativi? Significa che in caso di suo inadempimento nel periodo di rimborso (rate saltate oi pagate in ritardo) l’accordo decadrà e il debito risulterà pari a quello iniziale di 60 mila euro, gravato dagli interessi moratori, detratto quanto da lei nel frattempo versato.

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19 Marzo 2018 · Ornella De Bellis

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