Cessione d’azienda e decadenza termini accertamento


Prescrizione e decadenza delle tasse, prescrizione e decadenza di imposte e tasse





Ho ceduto un negozio nel 2015: esattamente il 18 dicembre 2015 veniva registrato l’atto all’Agenzie delle Entrate, consegnato a mano. Contestualmente l’acquirente versava il 3% d’imposta di registro. A tempo debito (denuncia dei redditi anno successivo) anch’io ho pagato l’imposta (tassazione separata; attività di oltre 5 anni) del 20%.

A tutt’oggi non ho avuto nessuna comunicazione per il pagamento delle restanti imposte e soprattutto nessun tipo di accertamento. Vorrei gentilmente sapere:
1- qual’è il termine per un eventuale accertamento
2- in mancanza di comunicazioni da parte dell’agenzia delle entrate, devo io spontaneamente versare il resto dell’imposta secondo la mia contabilità? Se “si” esiste un termine di tempo massimo?

Nella fattispecie, il prezzo di cessione è stato assimilato alla plusvalenza realizzata dal cedente: la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito complessivo d’impresa nell’esercizio in cui è stata realizzata.

L’imprenditore individuale che possiede l’azienda da più di 5 anni e realizza una plusvalenza in corso di esercizio, può optare per il regime di tassazione separata, grazie al quale è dovuto un acconto pari al 20% della plusvalenza nell’esercizio in cui la stessa è stata realizzata (il residuo va versato in quote costanti nei quattro esercizi successivi).

Tuttavia, in caso di cessione d’azienda, la plusvalenza deve essere tassata per intero nell’esercizio in cui essa è stata realizzata.

A norma dell’articolo 43 del DPR 600/1973, gli avvisi di accertamento – per l’omesso o insufficiente pagamento di imposte sul reddito – devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione. Per lei l’incubo finisce il 31 dicembre del 2021.

30 Ottobre 2018 · Giorgio Valli

Vorrei un chiarimento: pensavo che il termine di accertamento sulla cessione d’azienda fosse regolato dall’articolo 76 dpr 131/86 (termine di decadenza accertamento 2 o 3 anni in funzione della registrazione a mano o telematica). Decadendo il termine di accertamento pensavo decadesse ogni ripercussione inerente alla cessione d’azienda, regolarmente dichiarata (con l’importo dichiarato ma non eventualmente accertato).

La legge citata vale senz’altro per l’imposta di registro dovuta in seguito a cessione d’azienda. Il dpr 602/1973 regola, invece, l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta per la plusvalenza realizzata con la cessione (quanto introitato con la vendita).

In pratica lei ha versato solo un acconto del 20% di quanto avrebbe dovuto in riferimento all’esercizio 2015. All’appello manca ancora il restante 80%.

30 Ottobre 2018 · Giorgio Valli


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